Sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello di domanda per il bonus sanificazione per le spese di giugno, luglio, agosto 2021
Lo scorso 15 luglio, l’Agenzia delle Entrate pubblica online il provvedimento n.191910: criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ne chiarisce le istruzioni per la compilazione, le modalità tecniche per l’ottenimento e la quota fruibile.
La domanda è presentabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre.
Bonus sanificazione: modalità di fruizione, destinatari e scadenze
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La “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” è online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dallo scorso 15 luglio. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. Lo scopo è di andare a coprire le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, proprio come le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi necessari a garantire la salute di lavoratori e utenti (inclusi i tamponi per COVID-19)
Infatti, si tratta di tipologie di spese per la sanificazione di ambienti dove si esercitano attività lavorative e/o istituzionali. Perciò, i destinatari del bonus sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; gli enti non commerciali, inclusi quelli del Terzo settore, e religiosi civilmente riconosciuti; infine, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (solo con codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).
Il periodo utile per presentare domanda per il bonus sanificazione è il mese compreso tra il 4 ottobre ed il 4 novembre 2021. Il mezzo, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, è quello del modello F24 che, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo del 30% dei costi sostenuti, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.
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