Il D.L. 50/2022 del 17.5.22 prevede, all’art.33, un’indennità una tantum di € 200,00 per i lavoratori autonomi e gli iscritti a Casse obbligatorie di Previdenza che abbiano avuto nel 2021 (dichiarazione 2022) un reddito complessivo non superiore a € 35.000, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nel conteggio del reddito sono esclusi:
- il reddito della casa di abitazione;
- arretrati sottoposti a tassazione separata;
- trattamenti di fine rapporto.
Il Decreto Aiuti Bis ha innalzato lo stanziamento dell’indennità una tantum a 600 milioni di euro per il 2022. Di questi, 95.6 milioni sono destinati agli iscritti alle Casse di Previdenza obbligatorie ex l.509/1994 e d.lgs. 103/1996. I soggetti interessati potranno inoltrare la domanda fino al 30 novembre 2022.
Requisito per poter accedere all’indennità è aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento totale o parziale con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Per ottenere l’indennità gli iscritti interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente on line tramite il sito di Cassa, accedendo alla propria posizione personale.
Con un’unica procedura sarà possibile accedere anche all’ ulteriore bonus di 150 € di cui al D.L. “Aiuti Ter” per coloro che abbiano un reddito complessivo 2021 non superiore a 20.000 €, sempre al netto. Nel caso in cui il collega fosse iscritto anche all’Inps la domanda andrà presentata solo a quest’ultimo ente previdenziale.
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L’istanza dovrà essere corredata da apposita autocertificazione, con la quale l’iscritto dichiarerà:
- di essere avvocato, non titolare di pensione;
- di non aver percepito l’indennità ai sensi dell’art.31 (lavoro dipendente) o art.32 (pensionato) del DL 50/2022;
- di essere iscritto alla Cassa ante entrata in vigore DL 50/2022 del 18.5.2022;
- di non aver presentato domanda ad altro ente previdenziale in caso di iscrizione a più enti.
Inoltre, alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità e del codice fiscale. L’indennità sarà corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’Ente, salvo successiva verifica.
Tale indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; non può essere ceduta, né sequestrata o pignorata.
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