Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce: un avvocato sospeso non ha lo jus postulandi e non può presentare autonomamente un ricorso contro la sospensione. Per impugnare il provvedimento, deve avvalersi di un altro difensore abilitato.
Sospensione e perdita del diritto di difendersi
Secondo la sentenza n. 50/2024 del Consiglio Nazionale Forense, un avvocato a cui è stata sospesa l’attività professionale non ha la facoltà di presentare autonomamente un ricorso contro tale provvedimento. La sospensione, infatti, comporta la temporanea perdita dello jus postulandi, ovvero il diritto di stare in giudizio per conto di altri.
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Un collega per impugnare
Per tutelare i propri diritti, l’avvocato sospeso deve quindi nominare un difensore abilitato che presenti il ricorso per suo conto. Questo difensore, munito di procura speciale, potrà agire nelle opportune sedi per contestare la sospensione e far valere le ragioni del proprio assistito.
Il caso del CNF
La sentenza del CNF è stata emessa in seguito al ricorso presentato da un avvocato che era stato sospeso dall’esercizio della professione. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di sospensione autonomamente, senza avvalersi di un difensore. Il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che l’avvocato non aveva lo jus postulandi necessario per presentare l’impugnazione.
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