L’avvocato non può essere chiamato a rispondere disciplinarmente se, nell’esercizio della difesa, riporta in giudizio fatti e circostanze apprese dal proprio assistito e ritenute plausibili al momento della loro esposizione, anche qualora tali fatti si rivelino successivamente non veritieri.
È il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 293 del 20 ottobre 2025, che interviene a chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 50, comma 5, del Codice deontologico forense.
Secondo il CNF, l’avvocato non ha una responsabilità automatica rispetto alla veridicità di quanto riferito dal cliente, soprattutto quando non dispone di una conoscenza diretta dei fatti. In questi casi, il difensore può legittimamente riportare in giudizio le circostanze comunicate dall’assistito, purché non emergano elementi tali da far ritenere evidente la loro falsità.
La responsabilità disciplinare può configurarsi soltanto qualora sia dimostrato che il professionista fosse consapevole della non veridicità delle informazioni oppure abbia agito con negligenza, omettendo verifiche che risultavano doverose nel caso concreto.
In assenza di tali elementi, la semplice circostanza che i fatti esposti si rivelino successivamente infondati non è sufficiente a fondare una sanzione disciplinare.
Il Consiglio Nazionale Forense ha inoltre ricordato che il procedimento disciplinare è improntato al principio accusatorio. Di conseguenza, spetta all’organo disciplinare – il Consiglio distrettuale di disciplina – dimostrare, anche attraverso presunzioni, la consapevolezza o la colpa del professionista, motivando adeguatamente la decisione.
Nel caso esaminato, non essendo stata provata né la conoscenza della falsità dei fatti né una condotta negligente da parte dell’avvocato, il professionista è stato assolto da ogni addebito disciplinare.
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