Tra gli impatti che il COVID-19 ha avuto sulla professione degli avvocati vi è anche l’impossibilità di procedere con la formazione obbligatoria.
A tal proposito, vi ricordiamo che nel corso di una seduta straordinaria tenutasi lo scorso 20 marzo, il CNF ha introdotto alcune deroghe, ribadendo però il persistere dell’obbligo formativo previsto dagli articoli 11 e 21 della legge 247/2012.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA: LE DEROGHE DEL CNF
La formazione obbligatoria per gli avvocati durante l’anno solare 2020 (1 gennaio – 31 dicembre) sarà assoggettata a questi nuovi criteri:
- – l’anno solare 2020 viene escluso dal conteggio del triennio formativo (comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014);
- – durante l’anno solare 2020 gli avvocati devono conseguire un minimo di 5 crediti formativi così composti: 3 in materie ordinarie e 2 in materie obbligatorie (ordinamento, previdenza forensi, etica professionale e deontologia);
- – tutti i crediti formativi dell’anno solare 2020 possono essere conseguiti tramite formazione a distanza (FAD);
- – è possibile compensare i crediti del 2020 con quelli del triennio formativo precedente e/o successivo. La compensazione è valida sia per la quantità che per le materie.
Il CNF invitata le Scuole Forensi a permette agli iscritti di proseguire i percorsi formativi attraverso la modalità da remoto.
Nell’arco della stessa delibera è stato inoltre deciso di consentire il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche nel caso in cui il tirocinante non assistita a 20 udienze nell’arco del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020.
Qui il testo della delibera CNF del 20 marzo 2020.
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