ROMA – Un avvocato non può assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società cooperativa di capitali, anche se lo statuto esclude poteri individuali di gestione. Lo chiarisce il Consiglio Nazionale Forense con il Parere n. 51/2024, reso in risposta a un quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.
L’interpretazione riguarda l’articolo 18, comma 1, lettera c) della Legge professionale (L. n. 247/2012), che sancisce l’incompatibilità tra l’attività forense e l’assunzione di incarichi gestionali in società di persone e di capitali, inclusa la presidenza di un CdA con poteri individuali di gestione. Il COA di Foggia aveva chiesto chiarimenti su un caso in cui lo statuto della cooperativa escludeva esplicitamente tali poteri per il presidente.
Il CNF ha ribadito il proprio orientamento consolidato: l’incompatibilità scatta ogni volta che la carica ricoperta comporta effettivi poteri di gestione o rappresentanza, a prescindere dal loro effettivo esercizio. Sul piano deontologico, infatti, non rileva se l’avvocato utilizzi o meno tali poteri, ma il solo fatto di detenerli.
Con questo parere, il CNF conferma la linea già espressa nei precedenti pareri n. 43/2023, 51/2022, 44/2022 e 45/2017, rafforzando il principio secondo cui la professione forense deve restare separata da incarichi che possano generare conflitti di interesse con l’attività di avvocato.
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