Pubblicato in GU il decreto interministeriale dell’11/04/2024 circa le “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992”. Il decreto è ufficialmente in vigore dallo scorso 28 maggio.
I tratti di strada sui quali gli autovelox possono essere utilizzati devono essere individuati mediante un provvedimento del prefetto e devono essere segnalati 1 km prima dei centri abitati.
È stata fissata anche la distanza minima che dovrà essere presente tra un dispositivo e un altro.
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Gli autovelox non potranno essere utilizzati nei punti in cui:
- Il limite di velocità è inferiore a 50 km/h;
- Nelle strade urbane;
- Nelle strade extraurbane se il limite di velocità è ridotto di più di 20 km/h rispetto a quanto previsto per quella tipologia di strada.
L’utilizzo di dispositivi all’interno di un veicolo in movimento può essere consentito soltanto in presenza di contestazione immediata: in caso contrario, ci dovranno essere postazioni visibili, fisse o mobili.
Per tutti gli autovelox già installati prima del 28 maggio, non ancora conformi alla nuova normativa, ci saranno 12 mesi per adeguarsi alle nuove regole. In caso contrario, al termine dei 12 mesi, verranno disinstallati.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il decreto in GU al seguente link: DECRETO 11 APRILE
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