6 Agosto 2021

associazioni dei consumatori privacy servicematica

Associazioni dei consumatori. Una sentenza austriaca facilita i risarcimenti

Le associazioni di categoria impegnate nella tutela della privacy possono agire in giudizio anche in mancanza di una delega da parte dei singoli e ottenere provvedimenti a vantaggi di una generalità di soggetti.
Inoltre, possono agire anche in mancanza di una norma nazionale di armonizzazione al GDPR.

Questo è quanto ha deciso un giudice austriaco, chiamato a interpretare l’art. 80 del GDPR (tribunale commerciale di Vienna, sentenza del 26 maggio 2021, caso 57 Cg 32/20m).

VIOLAZIONI DELLA PRIVACY E RISARCIMENTI

L’interpretazione del giudice austriaco si rivela interessante soprattutto nei casi di risarcimenti di piccoli importi distribuiti su una moltitudine di interessati.
Infatti, accade spesso che chi ha subito una violazione non si mobiliti per ottenere un risarcimento, preoccupato che le spese da sostenere superino i possibili indennizzi. A guadagnarci è dunque l’autore della violazione, che rimane impunito e si arricchisce replicando su un gran numero di soggetti la stesa violazione, conscio del grande disincentivo che un’azione legale rappresenta per un piccolo consumatore.

Quando però la richiesta di risarcimento è presentata da un’associazione dei consumatori, che per sua natura può sobbarcarsi costi più elevati rispetto a un singolo, gli effetti sono ben diversi per tutti.

LE ASSOCIAZIONI POSSONO AGIRE PER VIOLAZIONI DEL GPDR ANCHE IN MANCANZA DI UNA NORMA NAZIONALE

L’Austria non ha attuato le disposizioni previste dell’articolo 80, paragrafo 2, del GDPR di cui riportiamo il testo:

Rappresentanza degli interessati
1.   L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all’articolo 82.
2.   Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all’autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento.

Nonostante ciò, il tribunale commerciale di Vienna ha deciso che le azioni legali promosse da enti nazionali per la protezione dei consumatori possano riguardare anche violazioni di quanto previsto dal GDPR.

Nel frattempo, lo scorso marzo 2021, il Parlamento dell’UE ha valutato l’attuazione del GDPR da parte degli Stati membri, rilevando come molti avessero deciso di non attuare l’art.80, paragrafo 2 e invitatoli a cambiare rotta.

EFFETTI DELLA SENTENZA

La sentenza facilita il lavoro delle associazioni di consumatori che potranno ora agire senza dover necessariamente aspettare passaggi parlamentari. 

Ciò rafforza l’effetto delle sanzioni che il Garante dispone verso i soggetti che violano la normativa sulla privacy, che troppo spesso non si traducono in un reale cambiamento di condotta.

Ti serve una mano con l’informatica nella tua azienda o nel tuo studio legale? Scopri i servizi e i prodotti di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Trattamento dei dati giudiziari. Il Garante approva il decreto ministeriale

Lavoro, formazione, intrattenimento: il futuro sarà sempre più online

TORNA ALLE NOTIZIE

Servicematica

Nel corso degli anni SM - Servicematica ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Inoltre è anche Responsabile della protezione dei dati (RDP - DPO) secondo l'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. SM - Servicematica offre la conservazione digitale con certificazione AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Agid
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto