Non è necessario che l’assenza dell’avvocato all’udienza provochi un danno concreto o rilevante al cliente per configurare un illecito disciplinare. A stabilirlo con chiarezza è il Consiglio Nazionale Forense, che nella sentenza n. 9 del 29 gennaio 2025, sotto la presidenza f.f. Napoli e la relazione del consigliere Minervini, ha affermato il principio secondo cui la tutela del decoro e della dignità della categoria prevale sull’effettiva entità del danno causato da una condotta contraria ai doveri professionali.
Nel caso esaminato, la contestazione disciplinare riguardava proprio l’assenza ingiustificata del difensore di fiducia all’udienza processuale, comportamento ritenuto incompatibile con i doveri imposti dalla legge. La difesa, infatti, aveva sostenuto l’insussistenza di illecito in assenza di un pregiudizio concreto per il cliente.
Il Consiglio ha rigettato tale argomentazione, spiegando che il procedimento disciplinare non mira esclusivamente alla tutela del singolo assistito, ma soprattutto a salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense. Questo implica la repressione di ogni condotta lesiva delle regole professionali, anche qualora il danno diretto risulti minimo o inesistente.
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