Appalti: accesso civico generalizzato sempre applicabile

Con la sentenza n. 10761/2022 il Consiglio di Stato ribadisce l’applicazione degli appalti di accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2 del DL 33/2013). Questa applicabilità è prevista dall’art. 35 del nuovo codice.

L’applicabilità, nel caso in esame, viene estesa anche al soggetto che non fa parte della procedura di gara. Così come evidenziato dalla giurisprudenza, «la richiesta di accesso agli atti è indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata» e questo comporta l’irrilevanza «di un problema di legittimazione alla pretesa sostanziale».

Diventa in tal modo irrilevante la circostanza con cui l’impresa che richiede l’accesso sia stata esclusa dalla procedura di gara, poiché «conclusasi la procedura concorsuale i documenti prodotti dalle ditte partecipanti assumono rilevanza esterna».

Inoltre, «la documentazione prodotta ai fini della partecipazione ad un gara di appalto esce dalla sfera esclusiva delle imprese per formare oggetto di valutazione comparativa essendo versata in un procedimento caratterizzato dai principi di concorsualità e trasparenza».

Le eccezioni opponibili all’istanza di accesso civico generalizzato possono essere rinvenute nei cd. «limiti assoluti all’accesso di cui all’art. 5-bis comma 3, n.33/2013 e i suoi richiami (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020, cit., spec. par. 24 ss.)» a quelli «correlati agli interessi-limite, pubblici e privati, previsti dall’art. 5-bis, comma 1 e 2, DL n.33/2013, nella prospettiva del bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza».

Quanto affermato dal Consiglio di Stato viene ripreso anche nel nuovo codice dei contratti. La nuova norma considera le modifiche «al fine di allineare lo svolgimento della procedura di accesso all’utilizzo delle piattaforme di e-procurement», dato che le stazioni appaltanti devono assicurare «l’accesso alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale».

Nel comma 4 della norma si prevede che acquisire dati e informazioni sia consentito «ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33».

Viene ribadita nella relazione «la possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dall’art. 5-bis del DL 14 marzo 2013 n.33».

Il Consiglio di Stato chiarisce che l’accesso civico generalizzato viene applicato a tutte le fasi di aggiudicazione dei contratti pubblici. Precisando «che il principio di trasparenza, che si esprime nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno stato di diritto, assicurando anche il buon funzionamento della pubblica amministrazione attraverso l’intelligibilità dei processi decisionali e l’assenza di corruzione».

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