Arriva un chiarimento decisivo dalla Corte di Cassazione sulla nuova disciplina dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare nelle amministrazioni di sostegno. Con l’ordinanza n. 15189/2025, la Prima sezione civile ha stabilito che, per tutti i procedimenti avviati dopo il 28 febbraio 2023, la competenza a decidere sui reclami spetta al Tribunale e non più alla Corte d’Appello, anche se inseriti in amministrazioni già aperte in precedenza.
La questione è nata da un conflitto di competenza tra il Tribunale di Brindisi e la Corte d’Appello di Lecce in merito al reclamo contro un decreto di revoca di un amministratore di sostegno, emesso a novembre 2023 nell’ambito di una procedura avviata nel 2012. Il Tribunale riteneva che, trattandosi di un procedimento relativo a un’Ads aperta prima della riforma Cartabia, la competenza spettasse ancora alla Corte d’Appello. Di diverso avviso, però, la Cassazione.
Secondo i giudici di piazza Cavour, ogni provvedimento assunto nel corso di un’amministrazione di sostegno costituisce un segmento procedimentale autonomo rispetto alla fase di apertura. Pertanto, anche all’interno di amministrazioni avviate prima del 28 febbraio 2023, i procedimenti successivi a quella data devono essere trattati secondo la nuova regola fissata dall’articolo 473-bis.58 del codice di procedura civile.
La Suprema Corte ha sottolineato che l’amministrazione di sostegno è una misura destinata a protrarsi nel tempo e composta da più fasi, ognuna delle quali genera procedimenti distinti. Questo approccio consente di applicare il principio generale di competenza previsto dalla riforma Cartabia, in base al quale il reclamo contro i decreti del giudice tutelare spetta oggi al Tribunale e non più alla Corte d’Appello.
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