Abrogato il rito Fornero con la sua doppia fase in primo grado, sostituendolo con un nuovo tipo di procedimento
Dal 28 febbraio, con l’introduzione della Riforma del Processo Civile, è stato abrogato il rito Fornero a favore di un procedimento più veloce e snello. Il nuovo procedimento verrà applicato a tutte le controversie nelle quali, attraverso l’impugnazione del provvedimento, viene proposta la domanda di reintegrazione.
Il rito Fornero è stato introdotto con la Legge 92/2012, al fine di rispondere alla necessità di assicurare maggior rapidità alla risoluzione delle controversie, che mettono in gioco alcuni diritti fondamentali come, per esempio, quello della conservazione del proprio posto di lavoro.
Il rito Fornero implicava che la domanda potesse riguardare solo la legittimità del licenziamento, e nulla di più. Il procedimento, inoltre, prevedeva lo svolgimento di due fasi in primo grado dinanzi ad un giudice del lavoro.
Il rito, nato dichiaratamente al fine di garantire maggior velocità durante i procedimenti in materia, togliendo carico di lavoro ai magistrati, in realtà ha portato ad un peggioramento della situazione. Infatti, non potevano essere introdotte ulteriori questioni se non inerenti alla legittimità del licenziamento.
Per discutere riguardo le differenze salariali, irregolarità dei pagamenti, errori di inquadramento, differenze nell’orario o sull’inadeguatezza dello stipendio, bisognava cominciare un procedimento diverso ma sempre dinanzi al giudice del lavoro.
Dunque, dinanzi ad un fascicolo e ad un procedimento, il giudice del lavoro spesso si trovava a trattare anche fino a tre procedimenti. Nelle sedi più piccole chi si occupava dei tre procedimenti era il magistrato stesso – circostanza che, seppur non illegittima, non era nemmeno ottima secondo l’oggettiva terzietà dell’organo giudicante in tutte le sue fasi.
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Già nel 2015 si era discusso dell’evidente scarsa efficacia del rito Fornero, escludendo l’applicazione di tale rito nei confronti dei licenziamenti soggetti al regime delle tutele crescenti per i rapporti di lavoro instaurati dopo il 7 marzo 2015.
Ma è con la recente riforma del processo civile che cambiano le regole. Dal 28 febbraio è infatti abrogato il rito Fornero a favore di un procedimento più snello e veloce, privo del suo carattere bifasico e della sua rigidità.
Il nuovo procedimento per le controversie dei licenziamenti, ai sensi del nuovo art. 441-bis, si applica ad ogni controversia secondo la quale l’impugnazione del provvedimento espulsivo propone domanda di reintegrazione, anche nel caso in cui debbano essere risolte questioni che riguardano la qualificazione del rapporto.
Sarà il giudice a dettare i tempi del processo, con un solo vincolo, ovvero, che tra la notificazione del ricorso e la prima udienza devono passare almeno 20 giorni. Durante la fase di udienza, il giudice potrà disporre la trattazione congiunta delle domande presentate attraverso l’impugnamento del licenziamento, concentrando la fase istruttoria e quella decisoria.
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