Immaginate di avere un socio che decide di avviare una propria attività, in concorrenza con la vostra, e, prima di andarsene, effettui l’accesso ai dati informatici dello studio per eseguire un backup dell’archivio clienti.
E legale un simile comportamento?
Con la sentenza n. 34296 del 2 dicembre 2020, la Cassazione si è espressa a tal proposito.
ACCESSO AI DATI, BASTA CONOSCERE LE PASSWORD?
Il caso appena descritto è stato oggetto di un primo ricorso presso la Corte d’Appello di Venezia da parte del socio in uscita. Ricorso terminato con la condanna dello stesso.
Si è così giunti in Cassazione, dove il socio ha spiegato che il suo accesso ai dati informatici era del tutto legittimo per due motivi:
– ne era “comproprietario” e ne conosceva le password di accesso,
– non vi era mai stato alcun regolamento che vietasse un simile backup dell’archivio informatico.
IL REATO DI ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO
La Cassazione ha respinto il ricorso e ha dichiarato che il backup dei dati informatici di uno studio professionale, effettuato con l’intento di sottrarli per avviare un’ attività concorrenziale, rappresenta accesso abusivo a sistema informatico (articolo 615 ter del Codice Penale).
L’art.615 ter definisce ‘abusivo’ l’accesso a “un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”.
Sebbene nel caso in questione il socio uscente non abbia palesemente agito contro la volontà esplicito di qualcuno, la Cassazione ha ritenuto illegittimo il suo accesso all’archivio informatico perché fuori dalle finalità dello stesso.
L’accesso ai dati informatici deve infatti avvenire per i soli scopi per i quali quei dati sono stati raccolti. L’avvio di un’attività concorrenziale non è certamente tra questi e il possesso della password non rappresenta alcuna garanzia di poterne fare ciò che si vuole.
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