Vi riportiamo due recenti novità giurisprudenziali relative alle pratiche del PAT, processo amministrativo telematico.
PAT E NOTIFICA DEL RICORSO
Con l’ordinanza 209/2020 il Tar di Napoli ha stabilito la nullità della notifica di ricorso per motivi aggiunti – in difetto di costituzione in giudizio del Comune, eventualmente rilevante ex art 44 comma 3 c.p.a. – eseguita all’indirizzo PEC di un Comune tratto dall’Indice iPA* e non all’indirizzo PEC del difensore dell’amministrazione comunale resistente comunicato nella memoria di costituzione in giudizio (in conformità alle indicazioni dell’art. 43 comma 2 c.p.a che recita: «le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile»).
*iPA non più considerato tra i registri pubblici da cui trarre gli indirizzi PEC della P.A. a seguito delle modifiche apportate all’art. 16 ter della l. 221/ 2012 dall’art. 45 bis, comma 2, lett. a, del d.l. n. 90/2014.
PAT E FIRMA DIGITALE
Sempre il TAR di Napoli, con la sentenza 369/2020, ha spiegato che tutti gli atti allegati tramite il Modulo di Deposito non sottoscritti ex ante si ritengono firmati nel momento della sottoscrizione dell’invio del deposito stesso, come suggerisce l’art. 6, comma 5, dell’All. A al D.P.C.M. n. 40/2016 in cui si dice che «la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti (nel Modulo n.d.r)».
L’assenza della sottoscrizione digitale e altre violazioni della normativa PAT non configurano ipotesi di nullità ma di irregolarità “sanabili”entro il termine disposto dal giudice. È irrilevante che la regolarizzazione venga effettuata in via preventiva in assenza dell’ordine del Giudice. Questo è quanto disposto dalla sentenza n. 369/2020 del T.A.R. Campania Napoli.
[Fonti: “PAT: la firma digitale sul modulo di deposito si estende a tutti gli atti processuali allegati” e “PAT: notifica del ricorso per motivi aggiunti alla PA costituita a indirizzo PEC dell’Indice IPA“]
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