Può un avvocato vedersi imporre la riduzione del 50% del compenso?
Assolutamente sì.
IL CASO
Un legale impegnato in una causa ereditaria si vede elargire un compenso minore del previsto e decide di fare ricorso.
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3842/2020, rigetta però il ricorso ricordando che il giudice ha il potere di ridurre fino al 50% il compenso del difensore nel caso in cui la controversia si riveli “semplice“, secondo quanto indicato nell’art.18 del D.M. 140/2012.
Nel caso specifico, la valutazione di “semplicità” è dipesa dall’analisi dell’attività svolta dall’avvocato difensore nella fase introduttiva, limitata al solo deposito della memoria di costituzione.
I RIFERIMENTI NORMATIVI
Per capire la riduzione del 50% del compenso dell’avvocato dobbiamo considerare che i parametri relativi alle spese processuali sono fissati nel D.M. 55/2014.
La loro applicazione è limitata ai casi in cui la liquidazione giudiziale delle spese:
– avvenga successivamente l’entrata in vigore del decreto stesso,
– sia riferita al compenso del professionista se questo, alla data considerata, non ha ancora completalo la prestazione professionale anche se è iniziata e si sia in parte svolta prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.
Nel caso in questione, il Tribunale non ha applicato i parametri fissati in questo decreto poiché l’attività dell’avvocato si è conclusa con la rinuncia del mandato prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.
Pertanto, è stato applicato il D.M. 140/2012 che ammette la riduzione del 50% del compenso dell’avvocato.
Oltre alla riduzione, è stato anche escluso il rimborso forfettario per le spese generali, pari al 15% del compenso totale, sempre perché introdotto con il D.M. 55/2014.
Testo originale dell’ordinanza n. 3842/2020.
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