Il caso riguarda una donna picchiata dall’ex marito e portata al pronto soccorso con un occhio nero. Tribunale e Corte d’appello le avevano riconosciuto solo il danno biologico, liquidato in misura contenuta trattandosi di una lesione lieve, e avevano negato il danno morale per difetto di prova specifica sulla sofferenza patita.
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che i giudici di merito si fossero fermati alla sola entità clinica della lesione senza valutare due circostanze decisive: l’ex marito viveva nelle vicinanze dell’abitazione della donna, che quindi conviveva con la paura quotidiana di incontrarlo, e i segni dell’aggressione sul volto erano visibili e non potevano essere occultati nella vita di relazione.
Per la Corte, il danno biologico è la lesione fisica accertata con criteri medico-legali, mentre il danno morale è la sofferenza interiore — paura, umiliazione, angoscia — che l’accompagna e che non può essere “assorbita” in una lesione biologica lieve. Il danno morale, scrivono i giudici, può essere provato anche per presunzioni: dai fatti accertati (l’aggressione, i segni visibili, la vicinanza dell’aggressore) il giudice può desumere la sofferenza senza bisogno di una perizia psicologica autonoma. La vergogna di mostrarsi in pubblico con segni “socialmente riconoscibili” di una violenza subita costituisce di per sé un pregiudizio alla serenità della vittima.
Per gli avvocati che assistono vittime di violenza domestica la pronuncia offre un argomento probatorio importante: nei procedimenti risarcitori non sarà più sufficiente limitarsi alla produzione del referto medico-legale, ma converrà valorizzare in modo esplicito, già in citazione, gli elementi presuntivi — contesto relazionale, visibilità delle lesioni, reiterazione della paura — su cui la Cassazione fonda oggi l’autonoma risarcibilità del danno morale.
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