La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza, la 532/2020, particolarmente interessante ai fini del processo telematico poiché indica che un atto in pdf da scansione è valido ai fini della notifica.
Ricordiamo che un pdf da scansione è cosa ben diversa da un pdf creato a partire da un documento nativo digitale.
PCT E ATTI NATIVI DIGITALI
Uno dei pilastri del processo telematico è l’invio di atti che siano documenti nativi digitali e non riproposizioni digitali di documenti cartacei.
A spiegare bene il concetto ci pensa l’art.12 comma 1 delle regole tecniche del processo civile telematico, in cui vengono elencate le caratteristiche che gli atti devono rispettare.
Tra queste:
- – devono essere in formato pdf,
- – non devono contenere elementi attivi,
- – non devono essere scansioni, al contrario devono nascere come file di testo,
- – devono essere firmati digitalmente.
Come si può intuire, nessun atto in pdf da scansione è valido ai fini della notifica.
Almeno nella teoria.
COSA HA DETTO LA CASSAZIONE
Il caso in oggetto della sentenza della Cassazione è incentrato su un ricorso per il quale i controricorrenti hanno formulato alcune eccezioni di inammissibilità.
In particolare, questi hanno fatto notare che il ricorso era stato notificato telematicamente mediante PEC, ma l’atto si presentava in formato pdf non firmato digitalmente e frutto di una scansione.
Secondo loro, l’atto non sarebbe stato quindi «conforme ai criteri e alle modalità previsti per il perfezionamento della notificazione telematica, in quanto la firma digitale utile a caratterizzare il formato pdf p7m non può essere apposta su scansioni di documenti analogici, ma solo su file word convertito in pdf attraverso la procedura di conversione funzionale all’apposizione di firma digitale prima dell’apposizione della firma digitale».
Secondo la Cassazione, invece, tale eccezione è infondata.
La stessa Corte si era pronunciata in maniera simile con la sentenza n. 13857 del 18/06/2014, stabilendo che «lo scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l’atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest’ultimo il “copia e incolla”, sicché la conoscibilità dell’atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. 16/02/2018, n. 3805); in aggiunta alla considerazione generale che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (in ossequio al disposto dell’art. 111 Cost.) (Cass. 15/03/2018, n. 18324).»
PERCHÈ L’ATTO IN PDF DA SCANSIONE È VALIDO AI FINI DELLA NOTIFICA
In altre parole, la sentenza della Cassazione dice questo: tra il rispetto delle regole formali e il principio del raggiungimento dello scopo della notifica, cioè portare l’atto a conoscenza del destinatario, è quest’ultimo a prevalere.
Vi alleghiamo il testo originale della sentenza 532/2020.
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