Sapere che una fattura riguarda un’operazione inesistente non significa necessariamente averla utilizzata con l’obiettivo di evadere le imposte. Lo chiarisce la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31782 del 24 agosto 2026, che richiama i giudici alla necessità di distinguere la consapevolezza del falso dalla specifica finalità evasiva.
Il caso riguardava una fattura da 70mila euro oltre Iva, ritenuta oggettivamente inesistente e inserita nella dichiarazione fiscale di una società. Dopo la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza e confermata, con riduzione della pena, dalla Corte d’appello di Milano, l’imputato si è rivolto alla Cassazione.
Per la Suprema Corte, ai fini del reato previsto dall’articolo 2 del d.lgs. 74/2000, non è sufficiente dimostrare che il contribuente fosse consapevole dell’inesistenza dell’operazione. Occorre accertare autonomamente anche il dolo specifico, cioè che abbia agito con la finalità di evadere le imposte o ottenere un indebito vantaggio fiscale.
Tale intenzione deve inoltre sussistere nel momento in cui viene presentata la dichiarazione: la registrazione della fattura e il suo utilizzo fiscale costituiscono elementi della condotta, ma non possono diventare automaticamente prova della volontà evasiva.
Nel caso esaminato assumeva rilievo anche il comportamento successivo dell’imputato, che aveva aderito a un accertamento fiscale superiore a 300mila euro ed effettuato pagamenti parziali. Circostanze che, secondo la Cassazione, avrebbero dovuto essere valutate per verificare la reale esistenza dell’intento evasivo riferito alla fattura contestata.
La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
Il principio indicato dalla Cassazione è netto: prima va accertata l’inesistenza dell’operazione, poi deve essere provata separatamente la finalità di evasione. La falsità della fattura, da sola, non basta per dimostrare il dolo specifico richiesto per la condanna.
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