24 Agosto 2026 - La sentenza

Riscossione, l’intimazione resta valida anche senza l’avviso di presa in carico

Per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ciò che conta è che il contribuente abbia ricevuto gli atti da cui nasce la pretesa fiscale. La mancata notifica della presa in carico da parte dell’Agente della riscossione non travolge l’intimazione di pagamento. È quanto stabilisce la sentenza n. 3541/2026

Non tutti gli atti che scandiscono il percorso della riscossione hanno lo stesso peso ai fini della validità dell’intimazione di pagamento. A essere determinante è che il contribuente sia stato regolarmente posto a conoscenza degli atti sui quali si fonda il credito richiesto dall’Amministrazione. Non è invece necessario che gli siano stati notificati anche gli avvisi con i quali i relativi carichi vengono presi in consegna dall’Agente della riscossione.

È quanto emerge dalla sentenza n. 3541/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 3 giugno 2026, che ha respinto l’appello proposto da un contribuente contro un’intimazione riguardante diversi debiti.

La pronuncia distingue nettamente gli atti che costituiscono il fondamento della pretesa tributaria dagli adempimenti che riguardano invece il passaggio del credito alla fase della riscossione.

L’intimazione contestata per la mancata presa in carico

La controversia prende le mosse dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento riferita a numerosi carichi.

Tra le contestazioni formulate, il contribuente sosteneva che l’atto dovesse essere dichiarato nullo perché non gli erano stati notificati gli avvisi di presa in carico relativi ad alcuni accertamenti.

Secondo questa ricostruzione, l’assenza di tale comunicazione avrebbe impedito il corretto completamento dell’iter necessario per procedere alla riscossione.

La Corte laziale non condivide però questa interpretazione.

Per stabilire se l’intimazione sia legittima occorre, secondo i giudici, guardare innanzitutto agli atti che rappresentano effettivamente il titolo della richiesta rivolta al contribuente.

Quali notifiche sono realmente necessarie

La distinzione operata dalla Corte è il punto centrale della decisione. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento sono atti che incidono direttamente sulla posizione del contribuente e devono pertanto essere regolarmente portati a sua conoscenza.

L’avviso di presa in carico svolge invece una funzione differente. Esso si colloca nella fase attraverso la quale il credito viene affidato all’Agente della riscossione e non assume, secondo il Collegio, la funzione di autonomo presupposto dell’intimazione.

Da qui la conseguenza: la mancata notificazione della presa in carico non rende, da sola, illegittima l’intimazione di pagamento.

Ciò che deve essere verificato è piuttosto se il contribuente abbia avuto conoscenza degli atti dai quali deriva il debito tributario che successivamente gli viene richiesto.

Il diritto di difesa dipende dalla conoscenza della pretesa

La soluzione adottata dalla Corte si lega direttamente alla possibilità del contribuente di comprendere l’origine della richiesta e di contestarla.

Se gli atti impositivi e le cartelle che precedono l’intimazione sono stati regolarmente notificati, il debitore ha già avuto modo di conoscere l’esistenza, la natura e l’origine della pretesa.

L’omissione dell’avviso di presa in carico non determina quindi automaticamente una compressione del diritto di difesa.

Il principio che emerge dalla sentenza è significativo: non ogni irregolarità o omissione all’interno della sequenza amministrativa della riscossione produce la nullità dell’atto successivo. Per arrivare a tale conseguenza occorre verificare la funzione dell’adempimento mancante e la sua effettiva incidenza sulla posizione del contribuente.

L’avviso non era allegato, ma gli estremi erano indicati

La Corte affronta anche un’altra contestazione relativa alla documentazione posta alla base dell’intimazione.

Nel caso esaminato, uno degli avvisi di accertamento non risultava materialmente allegato all’atto notificato al contribuente.

Anche questa circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a invalidare l’intimazione.

Quest’ultima riportava infatti gli estremi dell’avviso di accertamento e quelli della relativa notificazione, permettendo di identificare il provvedimento dal quale derivava la richiesta di pagamento.

Per il Collegio, dunque, la mancata allegazione materiale non equivale necessariamente all’impossibilità di comprendere il fondamento della pretesa, soprattutto quando l’atto successivo contiene elementi sufficienti a ricostruire il titolo richiamato.

Non servono neppure tutte le date della procedura

Un ulteriore passaggio della sentenza riguarda il contenuto che deve avere l’intimazione per poter essere considerata adeguatamente motivata.

Il contribuente lamentava anche la mancata indicazione della data di iscrizione a ruolo e di quella relativa alla consegna del ruolo all’Agente della riscossione.

Anche questa censura viene respinta.

Richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, i giudici ritengono sufficiente che l’intimazione consenta di individuare gli atti prodromici già notificati. Non è invece necessario che contenga anche tutti i riferimenti cronologici riguardanti i passaggi interni della procedura di riscossione.

Il criterio utilizzato è quindi ancora una volta sostanziale: occorre verificare se il destinatario disponga delle informazioni necessarie per comprendere da quale atto derivi il pagamento richiesto.

Prescrizione, decisiva la mancata contestazione dei documenti

La Corte esamina inoltre l’eccezione relativa alla prescrizione.

Sul punto viene attribuita rilevanza alla documentazione prodotta per dimostrare l’esistenza di atti interruttivi intervenuti tra il 2019 e il 2023. Tale documentazione, osserva il Collegio, non era stata specificamente contestata dalla controparte.

Anche questo motivo non è quindi sufficiente a determinare l’annullamento dell’intimazione.

La decisione di primo grado viene così confermata e l’appello del contribuente integralmente respinto, con conseguente condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

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