Dopo un percorso atteso da oltre un decennio, l’avvocatura italiana ha una nuova cornice normativa. L’Aula del Senato ha licenziato in via definitiva, con 114 voti a favore, nessun contrario e 19 astensioni, il disegno di legge che delega il Governo a riformare l’ordinamento della professione forense. Il testo, presentato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e già approvato dalla Camera lo scorso 26 maggio, non ha subito modifiche a Palazzo Madama: l’iter è quindi concluso e il provvedimento è legge. Un traguardo che cade, non casualmente, nell’anno del centenario del Consiglio nazionale forense.
Va chiarito subito un aspetto tecnico che ne condiziona la portata: si tratta di una legge delega. Il Parlamento ha fissato principi e criteri direttivi, ma la riscrittura vera e propria dell’ordinamento passerà attraverso uno o più decreti legislativi, che il Governo dovrà adottare entro sei mesi su proposta del Guardasigilli e sentito il Cnf, con la possibilità di interventi correttivi nei dodici mesi successivi. È in quella fase, come sottolineato dallo stesso vertice dell’avvocatura, che si misurerà l’effettiva attuazione della riforma.
Sul piano dei contenuti, l’impianto muove dal rafforzamento dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocato e dal riconoscimento del suo ruolo nel presidiare lo Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. Tra le previsioni di principio figurano la delimitazione delle attività riservate agli iscritti all’albo, il potenziamento del segreto professionale — definito inviolabile e indisponibile — e persino il ripristino del giuramento dell’avvocato. È inoltre confermato l’obbligo di stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile professionale.
La novità di sistema più rilevante riguarda l’esercizio in forma collettiva. La delega disciplina in modo organico associazioni professionali, reti tra avvocati e società tra avvocati, che potranno assumere forma di persone, di capitali o cooperativa. Sono però fissati precisi presidi a tutela dell’indipendenza: nelle società tra avvocati almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto dovranno fare capo a professionisti iscritti, i soci non professionisti saranno ammessi solo per apporti tecnici o finalità di investimento e la loro quota di utili non potrà superare di oltre un terzo quella dei soci professionisti. L’incarico, in ogni caso, resta personale e il cliente conserva il potere di designare l’avvocato incaricato.
Attenzione particolare è dedicata all’ingresso nella professione e alla posizione dei più giovani. La legge prevede una disciplina organica del lavoro in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, pensata per contrastare la precarizzazione del singolo professionista e garantire un compenso congruo e proporzionato. Sul fronte economico, resta fermo il principio della libera pattuizione — salvi i casi di equo compenso — con parametri ministeriali aggiornati ogni due anni per la liquidazione in assenza di accordo.
Cambiano anche formazione e accesso. Il tirocinio avrà durata continuativa di diciotto mesi, affiancato da corsi di indirizzo professionale; l’obbligo di aggiornamento diventa annuale, con sospensione amministrativa in caso di mancato adempimento non recuperato. L’esame di Stato si svolgerà in un’unica sessione, con due prove scritte redatte tramite videoscrittura e una prova orale, ed è prevista la possibilità di ricorrere a strumenti informatici. Viene inoltre razionalizzata la disciplina delle specializzazioni.
Ridisegnata anche l’architettura istituzionale. Cnf e ordini circondariali sono qualificati come enti pubblici non economici a carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministero. Ogni ordine dovrà dotarsi di uno sportello per il cittadino e di un comitato per le pari opportunità, mentre il sistema elettorale punta all’equilibrio tra i sessi e introduce l’ineleggibilità dopo tre mandati consecutivi. Sul versante disciplinare, la potestà resta ai consigli distrettuali di disciplina, con una prescrizione dell’azione fissata in sei anni dal fatto.
Le reazioni della politica e dell’avvocatura convergono nel definire l’intervento non un semplice restyling, ma una riforma di ampio respiro, capace di adeguare la figura dell’avvocato ai mutamenti del mercato e della giurisdizione. L’appello ricorrente è ora rivolto al Governo: mantenere lo stesso ritmo nella stesura dei decreti delegati, perché è lì che la riforma prenderà forma concreta.

