22 Luglio 2026 - Contratti on line

Recesso “one-click”, cambia l’e-commerce B2C

Il D.lgs. 209/2025 obbliga i negozi online a un pulsante per disdire e rafforza l'informativa precontrattuale. Si applica ai contratti dal 19 giugno, con sanzioni che possono arrivare a dieci milioni

L’idea di fondo è semplice: abbandonare un contratto online dovrà costare al consumatore lo stesso sforzo che gli è servito per sottoscriverlo. Su questa impostazione si muove il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, con cui l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2673. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 ed è entrato in vigore il 23 gennaio, ma le sue disposizioni riguardano i contratti stipulati dal 19 giugno in avanti.

Formalmente il decreto guarda alla vendita a distanza di servizi finanziari, alla quale riserva una nuova Sezione II-bis del Codice del Consumo. La ricaduta, però, è ben più estesa: nella sostanza le nuove regole investono qualsiasi contratto concluso in rete, e con esso l’intero commercio elettronico rivolto ai privati.

Il fulcro dell’intervento è il nuovo articolo 54-bis. Chi vende tramite un’interfaccia online deve ora offrire uno strumento digitale apposito per recedere: non più un’opzione lasciata alla buona volontà del venditore, ma un adempimento tecnico imposto dalla legge. Questo strumento va tenuto operativo per l’intera finestra utile all’esercizio del diritto, deve risultare immediatamente individuabile e accompagnato da una formula priva di ambiguità, del tipo “Recedere dal contratto qui”. Da lì il cliente trasmette una dichiarazione in cui indica il proprio nome, gli estremi del contratto e il canale elettronico attraverso cui vuole ricevere il riscontro.

Il legislatore ha però circondato la procedura di alcune cautele. Prima dell’invio definitivo il sistema deve chiedere una conferma ulteriore e consapevole, così da scongiurare selezioni involontarie; subito dopo scatta in automatico una ricevuta, inviata su un supporto che ne assicuri la conservazione — di norma una e-mail — con il testo della dichiarazione e l’indicazione del momento esatto dell’invio. Ai fini del rispetto dei termini conta la data di trasmissione: se la dichiarazione parte entro la scadenza, il recesso è valido. Va inoltre chiarito che questa via digitale non manda in soffitta le modalità già previste dal Codice, ma vi si affianca come opzione in più.

Parallelamente, il decreto irrobustisce ciò che il professionista deve comunicare prima della vendita, ritoccando l’art. 49, comma 1, lettera h). Occorre spiegare con parole comprensibili come funziona il recesso, mettere a disposizione il modulo tipo dell’Allegato I, parte B, e — quando ricorre — segnalare dove si trova la funzione dell’art. 54-bis. Il fine è mettere l’acquirente nelle condizioni di decidere con cognizione di causa, tagliando lo spazio alle pratiche capziose.

Trascurare questi obblighi ha un prezzo tangibile. Se l’informazione sul recesso manca o è lacunosa, il termine per esercitarlo si dilata fino a dodici mesi oltre i quattordici giorni ordinari; e la stessa omissione può essere letta come ingannevole, quindi come pratica commerciale scorretta, con sanzioni che vanno da 5.000 euro fino a dieci milioni, o fino al 4% del fatturato quando la violazione ha dimensione transfrontaliera.

Che cosa devono fare, in concreto, i negozi online? Il primo fronte è quello dello sviluppo: dotare la piattaforma di un percorso di recesso realmente utilizzabile — comando in evidenza, doppia conferma, ricevuta generata dal sistema e registrazione delle operazioni consultabile a posteriori. Accanto a questo servono la revisione delle condizioni generali di vendita e un controllo delle interfacce, per escludere quei meccanismi di design orientati a spingere o frenare le scelte dell’utente. La lezione che se ne trae è che la conformità regge solo se pensata dall’inizio, integrando insieme progettazione dell’esperienza d’uso, impianto giuridico e presidi di controllo.

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