22 Luglio 2026 - Protezione dati

Dati dell’ex cliente, l’opposizione va rispettata subito

Con il provvedimento n. 394/2026 il Garante Privacy ricorda che l'iscrizione non autorizza contatti promozionali senza fine: quando l'ex socio chiede di non essere disturbato, quella scelta diventa un limite vincolante e definitivo

Essere stati clienti non equivale a rilasciare un permesso permanente per ricevere offerte e promozioni. È il cuore del provvedimento n. 394/2026 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato un caso emblematico del settore fitness, ribadendo che la gestione dei contatti non è un automatismo della fidelizzazione, ma un’attività da presidiare in modo attivo e costante, anche quando ciò significa rinunciare a un possibile ritorno economico.

La vicenda riguarda un ex socio di una palestra che, terminato l’abbonamento, aveva continuato a ricevere e-mail con sconti e promozioni stagionali. L’uomo aveva più volte manifestato la volontà di non essere contattato, sia durante il rapporto sia dopo la sua conclusione. Le comunicazioni, però, non si erano fermate. Non erano bastati gli strumenti di disiscrizione inseriti nei messaggi, che funzionavano solo in apparenza senza produrre alcuna reale cancellazione dai flussi di marketing. Nemmeno una richiesta formale inviata alla struttura, con l’esplicita domanda di interrompere ogni contatto commerciale, aveva ottenuto risposta.

Dall’istruttoria è emerso il nodo centrale: l’organizzazione dei dati non era costruita per dare seguito effettivo alla volontà degli interessati. Le liste promozionali continuavano a includere chi si era opposto, senza meccanismi affidabili di aggiornamento o esclusione. La disiscrizione, in sostanza, restava un passaggio formale, privo di conseguenze concrete. Per il Garante la scelta di chi chiede di non essere più contattato non è una preferenza reversibile nel tempo, ma un vincolo che va onorato in modo immediato e definitivo: da quel momento il dato perde ogni funzione promozionale.

L’Autorità ha valorizzato anche il comportamento tenuto dalla palestra durante il procedimento. L’assenza di collaborazione e la mancata risposta alle richieste di chiarimento hanno confermato l’immagine di una gestione poco strutturata, incapace di distinguere tra finalità amministrative, comunicazioni di servizio e attività di marketing. Il rapporto commerciale, si legge nel provvedimento, non legittima un contatto continuo e indefinito e non può prevalere sulla decisione dell’ex cliente di chiudere ogni canale.

Non regge, infine, la giustificazione delle risorse limitate. Anche nelle realtà di piccole dimensioni serve un controllo minimo sui contatti, tanto più quando gli invii sono automatizzati: l’automazione non alleggerisce le responsabilità, ma le rende più stringenti, perché moltiplica gli effetti di eventuali errori. Il marketing resta lecito, ma solo dentro un sistema che riconosca davvero le scelte delle persone. È proprio il rispetto della volontà dell’interessato a segnare il confine tra una promozione legittima e un trattamento illecito dei dati.

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto