Buone notizie per chi attende ancora la liquidazione di un indennizzo per l’irragionevole durata del processo. Il decreto legge Giustizia n. 100/2026, entrato in vigore il 12 giugno e attualmente in fase di conversione parlamentare, ha spostato al 30 ottobre 2026 il termine entro cui i titolari di indennizzi riconosciuti nel corso del 2022 – e non ancora pagati – dovranno presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 5-sexies della legge n. 89/2001, la cosiddetta legge Pinto.
La scadenza originaria, fissata all’8 agosto 2026 dal decreto legge n. 117/2025 (convertito dalla legge n. 148/2025), viene così superata dall’articolo 7 del nuovo provvedimento, che concede ai creditori 83 giorni supplementari.
Perché serve la dichiarazione
Vale la pena ricordare il meccanismo: ottenere il decreto che riconosce l’equa riparazione non basta per incassare le somme. Il beneficiario deve infatti trasmettere per via telematica all’amministrazione debitrice un’apposita autodichiarazione, redatta sul modello approvato con decreto interministeriale Economia-Giustizia, nella quale attesta di non aver già incassato importi per lo stesso titolo, indica le eventuali azioni giudiziarie avviate per il medesimo credito, quantifica quanto ancora dovuto e sceglie come ricevere il pagamento.
Il dichiarante assume inoltre l’obbligo di inviare la documentazione richiesta e di segnalare tempestivamente ogni variazione dei dati comunicati. L’omissione ha conseguenze pesanti: senza questo adempimento, il pagamento non può essere disposto e, decorso il termine, scatta la decadenza.
Le ragioni dell’allineamento
Il doppio binario introdotto nel 2025 – 30 ottobre 2026 per i crediti fino al 31 dicembre 2021, 8 agosto 2026 per quelli del 2022 – rispondeva a un assetto organizzativo ormai superato. All’epoca dei decreti del 2022, infatti, il Ministero della Giustizia pagava direttamente solo i provvedimenti emessi dalle Corti d’appello di Roma, Napoli e Perugia, mentre le altre Corti gestivano autonomamente le proprie pratiche.
Con il lancio, nel 2025, del progetto straordinario “PintoPaga”, anche le istanze pendenti presso le restanti Corti d’appello sono confluite in un’unica gestione centralizzata. Il risultato è che oggi i decreti del 2022 vengono trattati insieme a quelli delle annualità anteriori: mantenere due scadenze diverse per creditori che si trovano nella stessa identica situazione non aveva più alcuna giustificazione.
Di qui l’intervento del legislatore, che ha inserito nell’articolo 5-sexies un nuovo comma 12-bis.1, estendendo ai decreti del 2022 il termine del 30 ottobre 2026, e ha riscritto il comma 12-ter, che ora riserva la scadenza dell’8 agosto ai soli decreti emessi dal 1° gennaio 2023 in poi.
Il consiglio operativo
Attenzione, però: la proroga non deve indurre a rinviare l’adempimento. Il margine resta contenuto e la sanzione – la perdita definitiva del diritto a riscuotere somme già riconosciute da un giudice – è tra le più severe. Per avvocati e beneficiari, il suggerimento è di verificare subito la posizione dei propri crediti Pinto e di completare quanto prima l’invio telematico della dichiarazione, senza aspettare l’autunno.
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