Riportiamo un utile informazione condivisa dall’Avv. Marcello Bella e pubblicata sul sito ufficiale di Cassa Forense a proposito del termine di prescrizione dei contributi da versare alla Cassa stessa.
Secondo molte fonti, il termine di prescrizione è fissato a 5 anni.
Questa convinzione nasce da un’errata interpretazione della sentenza n. 13639 del 21 maggio 2019 emessa dalla Corte di Cassazione. Questa sentenza riferisce però ai contributi previdenziali relativi al periodo tra il 1989 e il 2000, anni per i quali effettivamente si applica il termine quinquennale.
Per comprendere quale sia il termine di prescrizione dei contributi da versare a Cassa Forense oltre l’anno 2000 dobbiamo innanzitutto considerare l’art. 66 della L. n. 247/2012.
L’articolo recita: “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.”
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 66 della L. n. 247/2012 la Corte di Cassazione ha subito emesso la sentenza 6729/2013 nella quale indica che: “la nuova disciplina di cui all’art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” .
In sostanza, a regolare la prescrizione è quindi (di nuovo) l’art. 19 della legge n. 576/1980 che pone il termine a 10 anni per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti a Cassa Forense.
La giurisprudenza successiva alla sentenza si è allineata a tale principio.
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