Le recenti attività ispettive avviate nei confronti di avvocati che svolgono anche la funzione di mediatore civile stanno aprendo un confronto destinato ad avere importanti conseguenze per il mondo delle professioni giuridiche.
Al centro della questione vi è l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007 ai mediatori civili. Alcune verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza hanno contestato la mancata adeguata verifica della clientela e la mancata conservazione della documentazione, assumendo che il mediatore debba essere assoggettato integralmente agli obblighi previsti per i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.
Secondo Alberto Del Noce, presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, il tema merita però una riflessione più approfondita. In un articolato contributo giuridico, Del Noce evidenzia come la disciplina italiana presenti profili di particolare complessità, a partire dal fatto che la scelta di includere i mediatori civili tra i soggetti obbligati rappresenta una soluzione che non trova un corrispondente diretto nella normativa europea.
La questione non è soltanto tecnica. La mediazione civile, infatti, è costruita dal legislatore come uno strumento fondato su imparzialità, riservatezza e volontarietà. Il mediatore non esercita poteri istruttori né investigativi e non assume decisioni sulla controversia. Da qui nasce il dubbio: è compatibile con questa funzione l’imposizione di obblighi che presuppongono attività di raccolta, verifica e controllo delle informazioni delle parti?
Nel suo intervento Del Noce richiama inoltre l’attenzione sul ruolo della riservatezza, elemento essenziale per il buon funzionamento della mediazione. La fiducia delle parti e la possibilità di esporre liberamente interessi, esigenze e possibili soluzioni costituiscono infatti il presupposto stesso del tentativo conciliativo. Una sovrapposizione non adeguatamente regolata tra mediazione e controlli antiriciclaggio potrebbe incidere sull’efficacia dello strumento.
Ulteriori profili di incertezza riguardano l’individuazione del soggetto effettivamente obbligato agli adempimenti. Secondo una parte della dottrina e delle interpretazioni richiamate dall’autore, il rapporto contrattuale nella procedura di mediazione intercorre tra le parti e l’Organismo di mediazione, non con il singolo mediatore incaricato di gestire il procedimento. Anche sotto questo profilo emergono dubbi interpretativi che attendono ancora un chiarimento definitivo.
Il tema è approdato anche in Parlamento attraverso un’interrogazione rivolta ai Ministri della Giustizia e dell’Economia, segno di un’incertezza che non riguarda soltanto gli operatori ma investe l’intero sistema.
Per Del Noce la soluzione dovrebbe passare da un intervento chiarificatore del legislatore capace di coordinare la disciplina antiriciclaggio con le peculiarità della mediazione civile, evitando che professionisti e organismi si trovino esposti a rilevanti rischi sanzionatori in presenza di un quadro normativo non pienamente definito.
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