Le bodycam possono rappresentare uno strumento utile per aumentare la sicurezza degli operatori impegnati sul territorio, ma il loro impiego richiede il rispetto di precise garanzie in materia di protezione dei dati personali e tutela dei lavoratori. Lo ribadisce il Garante per la privacy con il provvedimento n. 271 del 2026, che ha portato alla sanzione di un Comune per l’utilizzo di telecamere indossabili assegnate agli agenti della polizia locale.
L’amministrazione aveva introdotto i dispositivi con l’obiettivo di documentare eventuali episodi di aggressione o situazioni di particolare criticità durante il servizio. Sebbene le registrazioni siano state effettuate soltanto in circostanze limitate, l’Autorità ha rilevato diverse irregolarità nella gestione del trattamento dei dati raccolti attraverso le bodycam.
Secondo il Garante, la semplice disponibilità degli operatori o la richiesta proveniente dal personale non costituiscono una base sufficiente per l’impiego di strumenti che possono incidere, anche indirettamente, sul controllo dell’attività lavorativa. In questi casi trovano applicazione le disposizioni previste dallo Statuto dei lavoratori, che richiedono specifiche garanzie prima dell’introduzione di tecnologie potenzialmente idonee a monitorare le prestazioni del personale.
Nel caso esaminato, l’Autorità ha ritenuto insufficiente il riferimento a precedenti accordi relativi alla videosorveglianza urbana, evidenziando la necessità di un quadro autorizzativo dedicato all’utilizzo delle bodycam. A ciò si sono aggiunte ulteriori criticità, tra cui la mancata realizzazione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e l’inadeguatezza delle informazioni fornite ai soggetti interessati dal trattamento.
Il Garante ha ricordato che sistemi di registrazione audiovisiva impiegati in contesti lavorativi possono comportare rischi significativi per i diritti e le libertà delle persone coinvolte e richiedono quindi un’analisi preventiva approfondita delle conseguenze sul piano della privacy.
La sanzione economica comminata all’ente è stata pari a 4.000 euro, importo contenuto anche in considerazione della collaborazione fornita durante l’istruttoria e della decisione del Comune di interrompere spontaneamente l’utilizzo dei dispositivi.
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