4 Giugno 2026 - Cassazione

Vizi della Pec del mittente, non basta l’irregolarità per annullare la cartella

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti delle contestazioni sulle notifiche digitali. Se il contribuente riceve correttamente la cartella e la provenienza dell’atto è riconoscibile, eventuali irregolarità dell’indirizzo Pec del mittente non bastano a invalidare la notifica

La sostanza prevale sul formalismo nelle notifiche via Pec. È questo il principio che emerge dall’ordinanza n. 12691 del 5 maggio 2026 della Corte di Cassazione, che ha affrontato il tema della validità delle cartelle di pagamento trasmesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso posta elettronica certificata.

Il caso riguardava una cartella relativa a imposte sui redditi da lavoro autonomo per un importo vicino ai 26 mila euro. Il contribuente aveva contestato la notifica sostenendo che il messaggio provenisse da un indirizzo Pec non presente nei registri pubblici ufficiali e che, pertanto, l’atto dovesse considerarsi inesistente.

La Suprema Corte ha però respinto questa impostazione, ritenendo decisivo il fatto che il destinatario avesse effettivamente ricevuto la comunicazione e fosse stato messo nelle condizioni di conoscere il contenuto dell’atto. In altre parole, la notifica ha raggiunto il proprio scopo e ciò è sufficiente a garantirne la validità.

Secondo i giudici, la provenienza della comunicazione risultava comunque chiaramente riconducibile all’Agente della riscossione grazie al dominio istituzionale utilizzato dall’indirizzo di posta elettronica. Allo stesso tempo, non vi erano dubbi sull’avvenuta ricezione, poiché la Pec del contribuente era attiva e regolarmente registrata nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Ini-Pec).

L’ordinanza offre anche alcuni chiarimenti sul quadro normativo delle notifiche digitali. La regola prevista dall’articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994, che impone l’utilizzo di indirizzi Pec risultanti da pubblici registri, viene interpretata come una disposizione riferita principalmente alle notifiche effettuate dagli avvocati. Per quanto riguarda le comunicazioni provenienti dall’amministrazione finanziaria, la Corte adotta un approccio meno rigido, privilegiando l’effettiva identificabilità del mittente e la concreta conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

La decisione conferma inoltre che, nelle comunicazioni rivolte alle pubbliche amministrazioni, possono essere utilizzati diversi registri ufficiali per individuare gli indirizzi Pec, compreso l’Ini-Pec previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

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