28 Aprile 2026 - Consulta

Opposizione all’archiviazione, nessun rimborso all’indagato

La Corte costituzionale conferma la legittimità delle norme: il querelante non risponde delle spese nella fase preliminare, rafforzato il ruolo della persona offesa nel procedimento penale

La Corte costituzionale chiarisce un punto rilevante nel rapporto tra persona offesa e indagato: non è incostituzionale l’assenza di un obbligo di rimborso delle spese e dei danni in capo al querelante che si oppone alla richiesta di archiviazione, anche nei casi in cui tale iniziativa risulti infondata o caratterizzata da colpa grave.

Con la sentenza n. 59, depositata il 27 aprile, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli articoli 409 e 410 del codice di procedura penale, escludendo che l’attuale disciplina violi i principi di ragionevolezza o di tutela del diritto di difesa.

Secondo i giudici costituzionali, la scelta del legislatore si inserisce in un quadro evolutivo che ha progressivamente valorizzato il ruolo della persona offesa nel procedimento penale. In questa fase, che precede l’esercizio dell’azione penale, l’opposizione alla richiesta di archiviazione assume infatti una funzione di stimolo e controllo sull’attività del pubblico ministero, contribuendo a colmare eventuali lacune investigative e a favorire un più completo accertamento dei fatti.

Proprio questa funzione giustifica, secondo la Corte, l’esenzione del querelante da responsabilità economiche verso l’indagato, anche quando l’opposizione non conduca a esiti favorevoli. Una previsione che non è stata ritenuta irragionevole, in quanto coerente con la natura e le finalità della fase procedimentale.

La sentenza ha inoltre escluso qualsiasi disparità di trattamento rispetto ad altre fasi del processo, come quella successiva all’udienza preliminare. In quel contesto, infatti, gli effetti e la stabilità dei provvedimenti sono diversi, così come differente è la posizione delle parti, rendendo non comparabili le due situazioni.

Quanto al diritto di difesa, la Corte ha ritenuto che esso sia adeguatamente garantito anche per l’indagato privo di risorse economiche, grazie agli strumenti del patrocinio a spese dello Stato, che assicurano l’accesso alla tutela legale.


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