Una recente pronuncia del Tribunale di Nola (sez. I, sentenza 5 marzo 2026 n. 894) interviene in modo netto sul ruolo e sulle responsabilità del mediatore, ribadendo la centralità degli obblighi informativi nella disciplina della mediazione.
Secondo il giudice, il mediatore è tenuto a comunicare alle parti tutte le circostanze rilevanti di cui sia a conoscenza o che possa conoscere con l’ordinaria diligenza professionale. Non solo: su di lui grava anche il divieto di fornire informazioni inesatte o fuorvianti. La violazione di tali obblighi può configurare un vero e proprio inadempimento contrattuale, con conseguenze rilevanti, fino alla risoluzione del contratto e alla condanna al risarcimento dei danni.
Il fondamento di questo dovere si rinviene nell’articolo 1759 del codice civile, che impone al mediatore di agire secondo buona fede, mettendo le parti in condizione di valutare consapevolmente l’affare. Devono essere comunicate sia le circostanze che avrebbero potuto impedire la conclusione del contratto, sia quelle che ne avrebbero modificato le condizioni economiche.
In questo quadro, chi è chiamato a pagare la provvigione può opporre l’inadempimento del mediatore per sottrarsi al pagamento, secondo i principi generali della responsabilità contrattuale. Non ogni inesattezza, tuttavia, è sufficiente: la valutazione deve essere condotta caso per caso, tenendo conto della natura dell’operazione e delle condizioni delle parti coinvolte.
Particolarmente rilevante è il richiamo alla cosiddetta diligenza qualificata. Il mediatore, pur non essendo tenuto a svolgere approfondite verifiche tecnico-giuridiche in assenza di incarico specifico, deve comunque segnalare eventuali criticità note o facilmente conoscibili. Tra queste rientrano, ad esempio, le irregolarità urbanistiche dell’immobile, che – se omesse – possono legittimare il rifiuto della provvigione da parte dell’acquirente.
La decisione sottolinea inoltre che l’obbligo informativo sussiste indipendentemente dall’esito dell’affare: la responsabilità del mediatore può emergere anche quando la compravendita si conclude regolarmente, poiché ciò che rileva è la correttezza del comportamento tenuto durante la trattativa.
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