16 Marzo 2026 - Giustizia

Accesso ai dati degli smartphone nelle indagini: il Governo definirà limiti e reati

La legge di delegazione europea 2025 affida all’Esecutivo il compito di stabilire quando gli investigatori potranno accedere ai dati contenuti nei dispositivi digitali degli indagati. Al centro della riforma i principi di proporzionalità e tutela della vita privata indicati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Il Parlamento ha approvato in via definitiva l’11 marzo al Senato la legge di delegazione europea 2025, che introduce nuove regole per l’accesso ai dati contenuti negli smartphone e negli altri dispositivi digitali degli indagati.

La norma affida al Governo il compito di adottare, entro sei mesi, i decreti legislativi necessari per adeguare l’ordinamento italiano alla direttiva europea 2016/680 in materia di trattamento dei dati personali nelle attività di prevenzione, indagine e repressione dei reati.

Il ruolo dei decreti delegati

I futuri decreti dovranno stabilire in modo puntuale per quali categorie di reati gli investigatori potranno consultare le informazioni contenute in telefoni cellulari, tablet, computer e memorie digitali. Il principio generale indicato dalla normativa europea è che l’accesso ai dati personali debba avvenire solo quando strettamente necessario per le indagini e nel rispetto dei criteri di proporzionalità e minimizzazione dei dati.

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, che si è espressa sul tema con una sentenza del 4 ottobre 2024, l’azione investigativa deve sempre mantenere un equilibrio tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela della vita privata.

Controllo preventivo di un’autorità indipendente

Uno dei punti centrali della riforma riguarda le garanzie procedurali. L’accesso ai dati digitali dovrà essere autorizzato preventivamente da un giudice o da un’autorità amministrativa indipendente.

Sono previste tuttavia alcune eccezioni, in particolare nei casi di urgenza o quando si procede per reati di particolare gravità. In queste situazioni l’accesso potrà avvenire anche senza autorizzazione preventiva, purché la scelta sia adeguatamente motivata e successivamente convalidata.

Nel catalogo dei delitti più gravi rientrano, tra gli altri, terrorismo, associazione mafiosa, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, violenze sessuali e alcune forme di criminalità informatica.

I dati sensibili custoditi nei dispositivi

La cautela richiesta dalla normativa europea è legata alla natura delle informazioni custodite nei dispositivi digitali. Smartphone e computer contengono infatti dati particolarmente delicati: opinioni politiche, convinzioni religiose, stato di salute, appartenenza sindacale, dati biometrici o informazioni sulla vita privata.

Per questo motivo, secondo i giudici europei, l’accesso deve essere valutato caso per caso verificando la gravità del reato, il legame tra l’indagato e i fatti contestati e la reale utilità dei dati rispetto all’accertamento delle responsabilità.

Il dibattito nella giurisprudenza italiana

Il tema ha già generato interpretazioni diverse nella giurisprudenza nazionale. Una sentenza della Cassazione penale dell’aprile 2025 ha escluso che il pubblico ministero possa essere considerato un’autorità amministrativa indipendente ai fini del controllo preventivo sull’acquisizione dei dati digitali. In questa prospettiva sarebbe quindi necessario l’intervento di un giudice.

Altri orientamenti, invece, hanno ritenuto sufficiente l’iniziativa del pubblico ministero per disporre il sequestro di chat e comunicazioni contenute nei dispositivi.

La proposta di riforma sul sequestro dei dispositivi

Nel frattempo resta ferma alla Camera una proposta di legge già approvata dal Senato che disciplina in modo più dettagliato il sequestro probatorio di dispositivi informatici.

Il testo prevede una doppia autorizzazione del giudice per le indagini preliminari: una prima decisione per il sequestro del dispositivo e una seconda per l’acquisizione dei contenuti comunicativi, come chat e mail, ottenuti tramite copia forense della memoria.

Informazione all’interessato e diritto di difesa

Un ulteriore principio indicato nella delega riguarda l’obbligo di informare la persona interessata sulle ragioni dell’accesso ai suoi dati, salvo che tale comunicazione possa compromettere le indagini. L’obiettivo è garantire la possibilità di esercitare il diritto di difesa e assicurare che il trattamento delle informazioni raccolte resti limitato alle finalità investigative.


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