Una recente pronuncia della Corte di cassazione interviene su un tema che riguarda identità personale e parità di genere: l’indicazione del cognome del marito accanto a quello della donna nelle liste elettorali. Con l’ordinanza n. 3534 del 2026, la Prima sezione civile ha stabilito che tale prassi non può essere considerata obbligatoria e che l’identificazione delle donne sposate deve avvenire, anche nelle operazioni di voto, utilizzando il loro nome e cognome.
La decisione nasce dal ricorso presentato da una cittadina che aveva citato in giudizio il Ministero dell’Interno dopo un episodio verificatosi durante il referendum costituzionale del 20 settembre 2020. Al momento dell’identificazione al seggio, lo scrutatore aveva letto ad alta voce non solo il suo nome, ma anche il cognome del marito, presente nelle liste elettorali sezionali. Ritenendo leso il proprio diritto all’identità personale, la donna aveva chiesto la rettifica della dicitura.
In primo grado e in appello la richiesta era stata respinta. I giudici territoriali avevano ritenuto che la normativa vigente imponesse l’indicazione del cognome del coniuge per le donne sposate, richiamando in particolare l’articolo 5 del Dpr n. 223 del 1967 e collegandolo alla disciplina del diritto di famiglia, secondo cui la moglie può aggiungere il cognome del marito al proprio.
La Cassazione ha invece offerto una lettura diversa del quadro normativo. Secondo i giudici di legittimità, la disciplina successiva ha progressivamente superato quell’impostazione. La legge che ha introdotto la tessera elettorale non prevede alcun obbligo di indicare il cognome maritale, mentre il Dpr n. 299 del 2000 parla espressamente di una semplice possibilità, non di un vincolo. A ciò si aggiunge una circolare del Ministero dell’Interno del 2024 che consente tale indicazione soltanto se richiesta dall’interessata.
Il percorso si è poi concluso con un intervento legislativo del 2025 che ha eliminato esplicitamente ogni previsione relativa all’obbligo di riportare il cognome del marito nelle liste elettorali. Per la Corte, tuttavia, questa modifica non rappresenta una rottura improvvisa, ma l’esito naturale di un’evoluzione normativa già avviata da tempo.
La Suprema Corte sottolinea infatti che l’interpretazione delle norme deve essere coerente con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In questo contesto, imporre alle donne sposate l’aggiunta del cognome del coniuge costituirebbe una disparità di trattamento rispetto agli uomini.
La decisione richiama inoltre gli orientamenti internazionali contro le discriminazioni di genere, tra cui la Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). Secondo la Cassazione, tali fonti rafforzano l’esigenza di garantire alle donne il pieno controllo sulla propria identità personale.
Infine, i giudici escludono che esigenze organizzative della pubblica amministrazione o il richiamo all’unità familiare possano giustificare una prassi che incide su un diritto fondamentale come quello al nome.
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