11 Febbraio 2026 - Novità giurisprudenziali

Niente alibi tecnici: anche il legale risponde dei conti nel concordato

Anche l’avvocato coinvolto nella procedura concorsuale risponde dell’affidabilità dei dati economico-finanziari. Non basta invocare la presenza di altri specialisti: l’incarico impone competenze adeguate e controllo sostanziale dell’operato

La Suprema Corte torna a delineare con chiarezza i confini della responsabilità professionale nell’ambito delle procedure concorsuali. Con una recente ordinanza (n. 2664 del 06/02/2026), la Prima Sezione civile ha affermato un principio destinato a incidere sull’attività degli advisor impegnati nei concordati preventivi: chi accetta l’incarico deve assicurare una prestazione coerente con la complessità concreta dell’operazione, senza poter invocare lacune in ambito fiscale o contabile.

Il caso trae origine dalla revoca di un concordato preventivo, sfociata nel fallimento della società proponente. Il professionista legale, che aveva assistito l’impresa nella fase di predisposizione del piano, aveva chiesto l’ammissione al passivo per il compenso maturato. La domanda, inizialmente esclusa, era stata poi accolta in sede di opposizione, sul presupposto che le verifiche economico-contabili competessero esclusivamente agli advisor tecnici – commercialisti e fiscalisti – coinvolti nella procedura.

La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, richiamando il principio della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, del codice civile. In un contesto concorsuale, ha precisato la Corte, l’attività dell’avvocato non può essere confinata a una mera assistenza formale: la redazione della domanda e del piano implica la responsabilità di garantire l’affidabilità dei dati aziendali che saranno poi oggetto di attestazione e valutazione da parte del tribunale e dei creditori.

Non rileva, secondo i giudici, la presenza di altri professionisti con competenze specialistiche. La collaborazione interdisciplinare non attenua, ma piuttosto amplia l’obbligo di coordinamento e verifica. Se l’incarico investe un’operazione che coinvolge aspetti economici e fiscali, il legale deve dotarsi delle competenze necessarie o comunque assicurare un controllo effettivo e consapevole sull’elaborazione dei dati.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte osserva che l’ammissione di una carenza di competenze in materia contabile rischia di compromettere la corretta esecuzione del mandato. La professionalità richiesta non si misura in astratto, ma in relazione alla fattispecie concreta e alla funzione svolta nella procedura.

La decisione, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, rafforza un orientamento che valorizza la responsabilità integrata degli advisor nelle operazioni di ristrutturazione e insolvenza. Per il mercato dei servizi legali e consulenziali, il messaggio è chiaro: nelle procedure concorsuali la specializzazione non è un optional, ma un requisito strutturale dell’incarico.


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