In un precedente articolo abbiamo già parlato della validità della fattura elettronica ai fini del decreto ingiuntivo. Allora perché ne parliamo ancora?
Per offrirvi qualche informazione in più, anche a fronte delle diverse reazioni da parte della giurisprudenza.
SULLA VALIDITÀ DELLA FATTURA ELETTRONICA
Il dibattito sulla validità della fattura elettronica ai fini del decreto ingiuntivo ruota intorno a quanto diposto dagli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, ove si indica che un decreto ingiuntivo è ammissibile qualora si fornisca prova scritta dell’esistenza del diritto da parte del ricorrente. Tale prova è data dagli estratti delle scritture contabili che il ricorrente deve presentare.
Con l’introduzione del processo telematico e della fattura elettronica, questo obbligo ha iniziato a risultare superabile.
Il perché lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018.
Nel provvedimento, l’Agenzia ricordava che il formato della fattura elettronica, l’xml, assicura che gli atti, i fatti e i dati contenuti nel file non possano essere modificati.
Inoltre, ricorda anche che i documenti generati dal Sistema di Interscambio sono originali informatici.
Pertanto, coloro che sono tenuti a emettere fattura esclusivamente via SdI sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri cartacei (art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015), in quanto una sorta di registro digitale si “forma” in automatico a partire dalla stessa attività di fatturazione elettronica
E se tali soggetti non sono obbligati a tenere le scritture, è chiaro che non sono nemmeno tenuti a rispettare l’obbligo di presentare le proprie scritture ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo (previsti dall’art. 634 comma 2 c.p.c.). Basterà la fattura elettronica e la ricevuta dello SDI.
LE RECENTI SENTENZE
A conferma della validità della fattura elettronica ai fini del decreto ingiuntivo vi sono le sentenze emesse dal Tribunale di Padova l’8 agosto 2019 e dal Tribunale di Verona il 29 novembre 2019.
Di tutt’altro parere è un altro foro veneto, il Tribunale di Vicenza che, con la sentenza del 25 ottobre 2019, si è espresso in senso contrario a quanto detto finora.
Secondo il Tribunale, la presentazione dell’estratto delle scritture contabili permetterebbe il controllo della regolare tenuta di tali scritture, verifica che non può essere effettuata a partire dalla sola fatturazione elettronica.
Il Sistema di Interscambio garantisce infatti solo l’autenticità delle fatture, non la regolare tenuta delle scritture. Ai fini della prova scritta, il ricorrente è quindi sempre tenuto a presentare l’estratto autenticato delle scritture contabili.
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