L’intelligenza artificiale può essere un valido strumento di supporto, ma non può sostituire la competenza e il vaglio dell’avvocato. È quanto ha stabilito il Tribunale di Torino, sezione lavoro, con una recente ordinanza (RGL 1018/2025), destinata a fare scuola.
Il caso riguardava l’opposizione di una lavoratrice contro avvisi di addebito emessi dall’ente previdenziale. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato: le censure erano tardive e formulate con argomentazioni astratte, prive di collegamento con la vicenda concreta. Il giudice ha definito l’atto «un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte», privo di ordine logico e irrilevante rispetto al thema decidendum.
A rendere la vicenda ancora più significativa è stata la constatazione che il ricorso fosse stato redatto con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale, senza alcuna revisione critica da parte della difesa. Un approccio che, secondo il Tribunale, «non è compatibile con il corretto esercizio del diritto di difesa».
La conseguenza è stata la condanna dell’opponente non solo alle spese di lite, ma anche al pagamento di 500 euro a ciascuna delle controparti e di ulteriori 500 euro alla cassa delle ammende, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ritenendo la parte in mala fede o comunque gravemente colpevole.
Non si tratta di un precedente isolato. Già nel 2024 il Tribunale di Firenze aveva sottolineato la necessità che l’IA resti uno strumento ausiliario per ricerche e analisi, ma mai sostitutivo del controllo umano, unico garante di pertinenza e concretezza delle difese.
La decisione torinese rafforza dunque un principio emergente nella giurisprudenza e coerente con le nuove regole europee: l’uso dell’intelligenza artificiale può velocizzare il lavoro degli avvocati, ma solo se accompagnato da un vaglio professionale attento. In mancanza di questo filtro, il rischio è quello di produrre atti inutilizzabili, con conseguenze gravi non solo per il processo, ma anche sotto il profilo economico e disciplinare.
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