9 Settembre 2025 - PROFESSIONE | La sentenza

Avvocati associati e indipendenza: la Corte Ue apre alla rappresentanza diretta degli studi legali

La sentenza C-776/22 stabilisce che l’avvocato associato non è subordinato e può difendere il proprio studio davanti agli organi giurisdizionali dell’Unione. Un chiarimento importante sull’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia

L’avvocato associato non è un dipendente del suo studio e, proprio per questo, mantiene la piena indipendenza professionale. A dirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea, che con la sentenza depositata il 4 settembre 2025 nella causa C-776/22 ha stabilito che un legale in tale posizione è legittimato a rappresentare lo studio presso gli organi giurisdizionali Ue nei procedimenti in cui la parte non è “privilegiata”.

Il caso del marchio contestato

La vicenda nasce da un contenzioso in materia di proprietà intellettuale. Uno studio legale aveva presentato domanda di decadenza di un marchio dell’Unione, ottenendo dall’Euipo (Ufficio Ue per la proprietà intellettuale) la cancellazione per la maggior parte dei servizi, ma non per quelli legali. L’azione era stata respinta dal Tribunale Ue come manifestamente irricevibile. Da qui il ricorso alla Corte di giustizia, che invece ha ribaltato la decisione.

L’indipendenza come requisito essenziale

Il cuore della questione riguarda l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia Ue, che prevede che le “parti non privilegiate” (cioè non Stati membri o istituzioni europee) debbano essere rappresentate da un avvocato abilitato. Il requisito fondamentale è quello dell’indipendenza, intesa come assenza di un rapporto di subordinazione.

La Corte ha chiarito che tale condizione non viene meno per l’avvocato associato, il quale non si trova nella stessa situazione di un legale con contratto di lavoro subordinato o di un giurista d’impresa (“in-house lawyer”). L’associazione professionale, infatti, non implica vincoli gerarchici che possano minare l’autonomia del singolo professionista.

No all’auto-rappresentanza, sì all’avvocato indipendente

La Corte ha ribadito inoltre un principio consolidato: le parti non privilegiate non possono difendersi da sole davanti agli organi giurisdizionali Ue, nemmeno se il ricorrente è un avvocato abilitato. È sempre necessaria l’assistenza di un altro legale, purché indipendente.

Per i giuristi d’impresa, invece, resta la presunzione di mancanza di indipendenza a causa del rapporto di impiego, salvo prova contraria.

Le conseguenze della sentenza

Accogliendo il ricorso, la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale, riconosciuto la validità della rappresentanza dell’avvocato associato e rinviato la causa al Tribunale Ue per una nuova decisione.


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