Nessuno sconto sulle responsabilità emerse nei casi Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Con quattro ordinanze depositate dalla Seconda sezione civile, la Corte di Cassazione ha confermato integralmente le sanzioni amministrative irrogate da Consob nei confronti di amministratori e sindaci delle due banche, a seguito delle irregolarità che hanno segnato i primi anni dello scorso decennio.
Le ordinanze, rubricate dai numeri 24238 a 24241, respingono i ricorsi presentati da alcuni ex amministratori e sindaci delle due popolari venete, già destinatari di sanzioni pecuniarie comprese tra i 30mila e i 140mila euro. Le contestazioni spaziavano dall’omessa adozione di procedure adeguate, alle scorrettezze in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni, fino alle pratiche opache nei trasferimenti di azioni e nei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto di titoli propri.
Le violazioni contestate
Per Veneto Banca, le irregolarità riguardavano in particolare i rapporti con la clientela e i meccanismi di finanziamento incrociato per sostenere il valore delle azioni. Quanto a Popolare di Vicenza, sotto la lente era finito soprattutto l’aumento di capitale del 2014, accompagnato da informazioni poi rivelatesi non veritiere e da gravi ritardi nell’evasione delle richieste di disinvestimento dei soci.
Nessun bis in idem
Uno dei punti sollevati nei ricorsi riguardava la presunta natura “penale” delle sanzioni Consob, che – secondo i ricorrenti – avrebbe comportato una duplicazione rispetto alle condanne per manipolazione del mercato. La Cassazione, invece, ha ribadito che le sanzioni amministrative previste dagli articoli 190 e seguenti del Testo unico della finanza non sono assimilabili a quelle penali: hanno finalità e incidenza diverse e non pongono quindi problemi di compatibilità con il principio del ne bis in idem sancito dall’articolo 6 della Cedu.
I doveri del collegio sindacale
La Suprema Corte ha inoltre richiamato l’attenzione sul ruolo dei sindaci nelle banche. La complessità dell’organizzazione interna, sottolineano i giudici, non può ridurre o attenuare l’obbligo di vigilanza di ciascun componente del collegio sindacale. In caso di carenze nei sistemi di controllo e nelle procedure aziendali, i sindaci rispondono per concorso omissivo “quoad functionem”. Non solo devono vigilare sul corretto operato della banca, a tutela degli azionisti e degli investitori, ma sono anche tenuti a denunciare immediatamente eventuali anomalie alla Banca d’Italia e alla stessa Consob.
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