8 Agosto 2025 - CASSAZIONE | La sentenza

Contributi omessi, fino a 25 anni per ottenere la copertura pensionistica

Una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione fissa i tempi: cinque anni per la prescrizione, dieci per l’azienda per attivarsi e altri dieci per il lavoratore. Oltre, resta solo la rendita vitalizia

L’articolo 13 della legge 1338/1962 prevede una tutela speciale per i lavoratori in caso di contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro. Anche dopo la prescrizione ordinaria di cinque anni, l’azienda può chiedere di versare una somma a copertura della quota di pensione mancante, così da evitare penalizzazioni nell’assegno finale.

Questa possibilità deve essere esercitata entro i dieci anni successivi alla prescrizione ordinaria, quindi entro 15 anni dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati. Se il datore non si attiva, la stessa facoltà può essere esercitata dal lavoratore, versando in proprio la rendita vitalizia e mantenendo il diritto a chiedere il risarcimento danni al datore.

Con la sentenza n. 22802/2025 a Sezioni Unite, la Cassazione ha chiarito i tempi:

  • 5 anni per la prescrizione definitiva dei contributi dovuti;

  • 10 anni dalla prescrizione per il datore di lavoro per chiedere la costituzione della rendita vitalizia;

  • 10 anni ulteriori per il lavoratore per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno.

In totale, il termine massimo per agire è di 25 anni dal mancato versamento dei contributi. Oltre questo limite, resta comunque salva la facoltà del lavoratore di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, a proprie spese, per salvaguardare l’anzianità contributiva e il diritto alla pensione.


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