La spinta verso la parità di genere entra a pieno titolo in tutte le procedure di gara basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lo ha ribadito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3636 del 23 giugno 2025, chiarendo che i criteri premiali previsti dall’articolo 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 si applicano anche agli appalti di forniture, oltre che a lavori e servizi.
La norma, inserita nel nuovo Codice dei contratti pubblici, impone alle stazioni appaltanti di attribuire un punteggio aggiuntivo alle imprese che abbiano adottato politiche concrete per raggiungere la parità di genere, certificate ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità. L’obiettivo, come sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa, è incentivare modelli organizzativi e produttivi inclusivi, premiando chi ha già intrapreso un percorso strutturato in questa direzione.
Il dubbio interpretativo era nato da un apparente contrasto con l’articolo 57, comma 2-bis, introdotto dal “correttivo” al Codice appalti (d.lgs. 209/2024), che menziona meccanismi premiali per pari opportunità e inclusione ma non chiarisce l’ambito oggettivo di applicazione. Alcune stazioni appaltanti avevano quindi ipotizzato che tali criteri si limitassero ai soli appalti di lavori e servizi con posa in opera.
Il parere ministeriale fuga l’incertezza: l’articolo 108, comma 7, è una disposizione di carattere generale e non restringe l’applicazione a specifiche tipologie di contratto. Pertanto, ogni gara in cui si utilizzi un criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo – sia essa relativa a lavori, servizi o forniture – deve prevedere punteggi premiali per le imprese certificate in parità di genere.
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