17 Luglio 2025 - PENALE | Novità giurisprudenziali

Cassazione: deposito cartaceo sempre ammesso in udienza

Con la sentenza n. 24708/2025, la Suprema Corte chiarisce che la parte civile può costituirsi anche in forma analogica durante l’udienza. L’obbligo del telematico non può comprimere il diritto di difesa.

Nel processo penale, il deposito cartaceo degli atti resta sempre ammesso durante l’udienza, anche in un’epoca di crescente digitalizzazione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con la sentenza n. 24708/2025, segnando un punto fermo in un momento in cui la transizione al processo penale telematico sta creando più di una frizione.

Il caso nasce da un’ordinanza del Tribunale di Tivoli, che aveva escluso la costituzione di parte civile da parte di due persone perché l’atto era stato depositato in forma cartacea, e non telematica, come previsto dall’art. 111-bis del codice di procedura penale. Ma la Suprema Corte ribalta tutto: quella decisione è “abnorme”, poiché fonda l’esclusione su una norma estranea alla fase processuale in questione.

Il cuore della sentenza: l’udienza resta “analogica”

Il principio affermato è chiaro: «Il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (cosiddetta analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali». In altre parole, quando ci si costituisce in giudizio direttamente in udienza, è legittimo farlo su carta, senza necessità di ricorrere agli strumenti digitali.

La Corte ha richiamato l’art. 78 c.p.p., che consente la costituzione di parte civile anche oralmente o per iscritto in udienza. Una possibilità che non è stata toccata dalla riforma Cartabia, che ha invece riguardato altri momenti procedurali, come le costituzioni in vista dell’udienza preliminare o predibattimentale.

Una digitalizzazione che non deve travolgere il diritto

Secondo la Cassazione, pretendere il deposito telematico dell’atto di costituzione in aula significherebbe negare di fatto alla parte offesa la possibilità di esercitare un proprio diritto, con evidenti ricadute sul diritto di difesa e sul principio di accesso alla giustizia. E proprio questo contrasto tra formalismo e sostanza porta la Corte a qualificare come “extra-vagante” la decisione del giudice di merito, in quanto fuori dal sistema processuale.

Deroghe già previste dalla norma

Non solo. Il comma 3 dell’art. 111-bis c.p.p. prevede già espressamente delle deroghe all’obbligo del deposito telematico, in caso di:

  • Natura dell’atto incompatibile con la digitalizzazione (es. planimetrie, testamenti olografi);

  • Specifiche esigenze processuali, che rendano necessario il deposito diretto in udienza.

In questa cornice normativa, la costituzione di parte civile – così come una nomina o la produzione documentale legata all’istruttoria dibattimentale – rientra a pieno titolo tra gli atti che possono essere depositati cartaceamente in udienza.

Anche la circolare DGSIA dell’8 gennaio 2025, in attuazione dell’art. 111-ter, comma 3, impone alle cancellerie la scansione dei documenti presentati in forma analogica, dimostrando che il sistema è già predisposto per integrare digitalizzazione e attività d’aula.

I penalisti: “Segnale importante”

La sentenza è stata accolta con favore dalle Camere penali, che ne hanno discusso in un recente incontro con il Dipartimento per l’Innovazione tecnologica della giustizia. Il segretario Rinaldo Romanelli e il delegato Gian Luca Totani hanno evidenziato come si tratti di un “chiarimento atteso” in un periodo in cui il processo telematico mostra ancora molte criticità. Alcune di queste, hanno dichiarato i penalisti, sono “in via di superamento” grazie agli aggiornamenti già in corso al Portale PDP.


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