Un importante chiarimento in materia di diritto processuale civile arriva dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la recente sentenza n. 17876/2025 hanno definito i confini applicativi dell’obbligo di utilizzare la lingua italiana nei procedimenti giudiziari.
La questione riguardava la validità di una procura speciale alle liti rilasciata all’estero, redatta in lingua straniera e priva di traduzione ufficiale. A sollevare l’eccezione di nullità era stata un’erede nel contesto di un procedimento successorio, contestando la validità della procura conferita da un altro partecipante alla lite, autenticata da un notaio della Florida.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’obbligo dell’uso della lingua italiana sancito dall’articolo 122 del Codice di procedura civile si riferisce esclusivamente agli atti processuali propriamente detti, ovvero quelli formati nel e per il processo. Gli atti prodromici, come la procura alle liti o la nomina dei rappresentanti processuali, non sono soggetti a tale vincolo.
La Corte ha sottolineato come imporre la traduzione in lingua italiana di una procura rilasciata all’estero — in assenza di una specifica previsione normativa — costituirebbe un ostacolo ingiustificato al diritto di agire in giudizio, in violazione del principio di tassatività delle cause di nullità previsto dall’art. 156 c.p.c. e delle garanzie di accesso alla giustizia.
Secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, quindi, la traduzione della procura e dell’atto di certificazione non costituisce requisito di validità, sia che si tratti di legalizzazione, sia in base alle Convenzioni internazionali di L’Aja (1961) e di Bruxelles (1987).
A disciplinare la questione resta l’art. 123 c.p.c., che prevede la facoltà per il giudice di disporre la nomina di un traduttore giurato nel caso in cui occorra esaminare documenti redatti in lingua straniera. Tale facoltà non è obbligo: il giudice può evitare di ricorrervi se è in grado di comprendere il documento o se non vi sono contestazioni sul suo contenuto o sulla traduzione allegata dalla parte.
La decisione della Corte rappresenta un approdo interpretativo coerente con i principi di efficienza del processo e di garanzia dell’effettivo esercizio del diritto di difesa. Una lettura moderna delle regole procedurali, attenta a evitare formalismi privi di reale tutela e in linea con l’esigenza di fluidità nei rapporti processuali transnazionali.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno precisato che:
«In materia di atti prodromici al processo, quale la procura speciale alle liti, la traduzione in lingua italiana e l’attività certificativa non costituiscono requisito di validità, e la loro mancanza non determina nullità dell’atto».
Iscriviti al canale Telegram di Servicematica
Notizie, aggiornamenti ed interruzioni. Tutto in tempo reale.
LEGGI ANCHE

Indirizzo PEC errato e notifica in rinnovazione nulla
Inviare una notifica a un indirizzo PEC errato non è mai una buona idea, pertanto vi invitiamo a controllare sempre l’esattezza dei dati in vostro…

Avvocati, AIGA: legge professionale disciplini utilizzo IA negli studi
Lo ha affermato Carlo Foglieni, presidente AIGA, chiudendo a Napoli i lavori del Congresso nazionale 2024 dell’associazione di categoria.

Quando una parola pesa: se l’indagato diventa imputato scatta la diffamazione a mezzo stampa
Le Sezioni Unite chiariscono: definire “imputato” un semplice “indagato” è lesivo della reputazione e fa decadere l’esimente del diritto di cronaca