27 Giugno 2025 - CIVILE | Novità giurisprudenziali

Casa dei suoceri e separazione: quando l’ex può restare nell’immobile in comodato familiare

Secondo la Cassazione, la separazione dei coniugi non interrompe automaticamente il comodato familiare se la casa resta destinata alle esigenze abitative di figli minori o non autosufficienti. Il comodante può riottenerla solo in caso di urgente necessità.

Anche in caso di separazione o divorzio, la casa in cui una coppia ha convissuto durante il matrimonio può continuare a essere abitata dall’ex coniuge a cui vengono affidati i figli minori o non economicamente autosufficienti, anche se l’immobile appartiene ai suoceri. A stabilirlo è la Corte di Cassazione civile con la recente sentenza n. 17095/2025, che interviene su una materia da sempre delicata e fonte di contenziosi nelle aule giudiziarie: il comodato familiare e la sua durata in presenza di una crisi coniugale.

Il caso: 13 anni nella casa dei suoceri

La vicenda riguarda una famiglia che per 13 anni aveva vissuto nel primo piano della villetta dei genitori del marito. Alla separazione dei coniugi, il giudice aveva previsto un contributo di mantenimento per la figlia minore e, inoltre, una somma mensile destinata all’ex moglie per il pagamento di un affitto in altro appartamento. Tuttavia, era stato stabilito che, in caso di mancato versamento di questa somma, madre e figlia avrebbero avuto diritto a rientrare nell’abitazione familiare.

La madre del marito, comproprietaria dell’immobile col defunto marito, si era quindi rivolta alla Cassazione sostenendo che, con la separazione e il divorzio, fosse venuto meno il contratto di comodato familiare e chiedendo di rientrare in possesso dell’appartamento.

La decisione della Cassazione

I giudici di legittimità hanno però rigettato il ricorso, ribadendo un principio ormai consolidato: la destinazione a casa familiare di un immobile concesso in comodato non si estingue automaticamente con la separazione o il divorzio. Se la casa continua a rispondere alle esigenze abitative di figli minori o non autosufficienti conviventi con il genitore affidatario, il comodato familiare prosegue.

Secondo la Suprema Corte, il fatto che la nipote della proprietaria avesse espresso il desiderio di tornare a vivere nella casa che l’aveva vista crescere, e che in quella casa si fossero soddisfatte le esigenze della famiglia per oltre un decennio, confermava la permanenza della sua funzione di casa familiare.

Quando il comodante può chiedere la restituzione

L’unica possibilità per il comodante di riottenere l’immobile prima del venir meno della destinazione familiare è dimostrare un urgente e documentato bisogno personale di rientrare in possesso della casa, esigenza che nel caso di specie non è stata né allegata né provata.


LEGGI ANCHE

Magistrati onorari: risarcimento per la violazione delle direttive europee

Magistrati onorari: risarcimento per la violazione delle direttive europee

La categoria dei magistrati onorari ha vissuto mesi turbolenti, caratterizzati da scioperi della fame, flash mob e l’astensione dalle udienze civili e penali dal 19…

Violazione della privacy e danno non patrimoniali. Il risarcimento non è scontato

Violazione della privacy e danno non patrimoniale. Il risarcimento non è scontato

Come funziona il risarcimento dei danni derivante dalla violazione della privacy? Una sentenza della Cassazione ci offre qualche informazione in più. Con l’ordinanza n. 16402…

Errore sul contributo unificato? La Cassazione apre alla compensazione delle spese

Con l’ordinanza n. 13145/2025, la Terza sezione civile chiarisce che un’errata indicazione può giustificare la compensazione integrale dei costi processuali in sede di legittimità

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto