Gli arresti provvisori eseguiti in Italia su segnalazione Interpol non possono protrarsi oltre i 60 giorni se, entro tale termine, non arriva alle autorità italiane una formale e completa richiesta di estradizione da parte dello Stato estero interessato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23490/2025, confermando che la sola segnalazione internazionale non è sufficiente a giustificare la permanenza della misura cautelare.
Il caso riguardava un cittadino arrestato su segnalazione delle autorità messicane attraverso il canale Interpol. Tuttavia, nei 60 giorni successivi all’arresto, nessuna richiesta ufficiale e conforme alle previsioni del Trattato di estradizione tra Italia e Messico era stata inviata al Ministero della Giustizia italiano. Solo una comunicazione dell’ambasciata messicana, che annunciava l’intenzione di inoltrare la documentazione necessaria, era pervenuta, senza però soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti dalle convenzioni internazionali applicabili.
Secondo la Suprema Corte, una semplice comunicazione diplomatica non può sostituire la richiesta ufficiale, che deve contenere tutti gli elementi prescritti dal trattato internazionale di riferimento per essere considerata valida e idonea a giustificare il prolungamento della misura cautelare personale.
La decisione della Cassazione ribadisce così un principio fondamentale in materia di cooperazione giudiziaria internazionale: le misure restrittive della libertà personale, adottate in via provvisoria in attesa di estradizione, devono essere sempre sorrette da atti formali completi e trasmessi tempestivamente, nel rispetto dei termini fissati dagli accordi internazionali. In mancanza di tali presupposti, la misura decade e l’arrestato va rimesso in libertà.
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