25 Giugno 2025 - NOVITA' GIURISPRUDENIZALI | Liquidazione danni

Danno patrimoniale da infortunio: il risarcimento spetta anche senza ricerca di un nuovo lavoro

La Cassazione ribadisce che prima di valutare la condotta della vittima, il giudice deve accertare l’effettiva perdita di capacità lavorativa e le sue conseguenze sul reddito

Un’importante pronuncia della Corte di Cassazione ridefinisce i criteri per il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa a seguito di sinistro. Con l’ordinanza n. 16604 del 23 giugno 2025, la Terza sezione civile ha infatti chiarito che non è possibile rigettare la domanda di risarcimento solo perché la vittima non ha cercato un nuovo impiego, senza prima aver accertato il danno nella sua effettiva entità.

Il caso concreto e il ribaltamento della decisione

La vicenda trae origine da un incidente stradale che aveva causato a una lavoratrice, dipendente di un’impresa di pulizie, una grave lesione all’omero. Il successivo periodo di convalescenza aveva determinato la perdita del posto di lavoro e, a causa dei postumi permanenti, l’impossibilità di svolgere nuovamente le stesse mansioni.

Dopo un primo rigetto totale in tribunale, la Corte d’appello aveva riconosciuto il nesso causale tra l’infortunio e il licenziamento, ma aveva liquidato il danno patrimoniale solo per sei mesi, ritenendo che la donna, se diligente, avrebbe potuto trovare in quel periodo una nuova occupazione. Una conclusione bocciata dalla Suprema Corte.

I criteri fissati dalla Cassazione

Nel suo intervento, la Cassazione ha censurato il ragionamento della Corte territoriale, che aveva invertito l’ordine logico degli accertamenti: prima di valutare se la vittima abbia cercato un nuovo lavoro, è indispensabile stabilire se il sinistro le abbia effettivamente compromesso, in tutto o in parte, la capacità di guadagno e quale sia l’effettivo danno patrimoniale subito.

Solo successivamente, ha precisato la Corte, si potrà considerare un eventuale aggravamento del danno dovuto all’inerzia della vittima nel cercare una nuova occupazione. Una valutazione che però non può prescindere dal previo accertamento della perdita patrimoniale già verificatasi.

No agli automatismi tra invalidità e perdita di reddito

Altro aspetto chiarito dalla decisione riguarda l’erroneità di presumere automaticamente una riduzione di reddito basandosi esclusivamente sulla percentuale di invalidità lavorativa accertata dal medico-legale. Secondo la Cassazione, è necessario verificare concretamente se e quanto la lesione incida sulle mansioni svolte e sulla possibilità di trovare un’occupazione compatibile con i postumi.

Tre principi di diritto e una netta presa di posizione

La Suprema Corte ha quindi fissato tre principi di diritto fondamentali:

  1. Il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno va accertato nella sua interezza, valutando il grado dei postumi e la loro compatibilità con l’attività lavorativa pregressa.

  2. Non esiste alcun automatismo tra percentuale di invalidità e danno patrimoniale: la perdita economica va dimostrata, anche per presunzioni, ma senza scorciatoie aritmetiche.

  3. La mancata ricerca di un nuovo lavoro non può essere motivo sufficiente per respingere la domanda di risarcimento, se prima non è stata quantificata la perdita patrimoniale conseguente all’infortunio.


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