Redazione 24 Giugno 2025

Avvocati, illeciti verso i terzi: la Cassazione chiarisce che la violazione è permanente

Con l’ordinanza n. 14701 del 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno fissato un principio di particolare rilievo in materia di responsabilità disciplinare forense: l’inadempimento dell’avvocato nei confronti di terzi estranei al mandato professionale non si esaurisce nel momento in cui si verifica, ma rappresenta un illecito disciplinare di natura permanente.

Il caso sottoposto alla Corte

La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un avvocato accusato di non aver adempiuto a obbligazioni assunte verso soggetti terzi, al di fuori di un rapporto di mandato professionale. La questione giuridica rimessa alle Sezioni Unite riguardava la qualificazione temporale dell’illecito: se dovesse essere considerato istantaneo — e quindi soggetto a prescrizione dal momento in cui si realizza — o se, al contrario, dovesse configurarsi come illecito permanente, con decorrenza della prescrizione posticipata fino alla cessazione della condotta lesiva.

Il principio di diritto enunciato

La Corte ha optato per la seconda soluzione, affermando che “l’inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi è un illecito permanente”. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che l’illecito disciplinare previsto dall’articolo 64 del Codice deontologico forense, relativo all’inadempimento dell’avvocato verso terzi, si caratterizza per una situazione antigiuridica che si protrae nel tempo. Non conta solo il momento in cui l’obbligazione viene violata, ma il perdurare della situazione di inadempimento, che continua a ledere il decoro della professione e l’affidamento riposto dai terzi nella figura dell’avvocato.

Le conseguenze della decisione

Questa qualificazione ha effetti diretti sulla decorrenza dei termini di prescrizione dell’azione disciplinare: essendo un illecito permanente, la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui viene meno la situazione lesiva, cioè dall’adempimento o dalla cessazione della condotta omissiva.

Inoltre, la sentenza richiama l’attenzione sull’importanza del comportamento extraforzoso degli avvocati, anche al di fuori del mandato professionale. La loro condotta nei rapporti personali e commerciali con i terzi continua infatti a riflettersi sulla dignità della professione e sul corretto esercizio della funzione forense.


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