Chi paga le spese delle intercettazioni telefoniche eseguite in Italia su richiesta di un’autorità giudiziaria straniera? A tentare di sciogliere il nodo è intervenuto il Ministero della Giustizia, con il provvedimento n. 96104 del 17 maggio 2025, rispondendo a un quesito della Procura generale presso la Corte di Appello di Genova.
Il caso nasce quando il GIP del Tribunale di Genova, chiamato a dare esecuzione a un ordine di indagine europeo, ha disposto una serie di intercettazioni telefoniche, emettendo poi il decreto di liquidazione delle relative spese. Tuttavia, le fatture sono state trasmesse alla Procura della Corte d’Appello, creando incertezza sull’ufficio competente al pagamento.
Il chiarimento ministeriale
Nel suo provvedimento, il Ministero ha confermato che, poiché le spese di giustizia per le intercettazioni gravano sul capitolo di bilancio 1363, il soggetto legittimato a eseguire i pagamenti resta il funzionario delegato della Procura della Repubblica presso il Tribunale, indipendentemente dall’ufficio del magistrato che ha disposto la liquidazione.
Una precisazione importante per uniformare la prassi e superare incertezze operative che rischiavano di generare ritardi e contenziosi.
Cosa accade in caso di irregolarità?
Il Ministero si è anche soffermato su un punto non secondario: cosa deve fare il funzionario delegato se, durante l’istruttoria amministrativa, riscontra irregolarità nel decreto di pagamento? La risposta è netta: il funzionario dovrà informare il magistrato delle anomalie rilevate e, successivamente all’emissione dell’ordine di pagamento, valutare se inviare una segnalazione alla Procura della Corte dei conti, considerato che l’articolo 172 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (TUSG) prevede la responsabilità personale per i danni erariali derivanti da errori o irregolarità.
Resta irrisolto il nodo della liquidazione
Il provvedimento, però, lascia inevasa una questione cruciale: a quale autorità spetta emettere il decreto di liquidazione delle spese per intercettazioni richieste da autorità straniere? La Direzione Generale di Via Arenula ha infatti chiarito che la materia riguarda i presupposti processuali e le condizioni di esercizio della giurisdizione, profili che esulano dalla competenza amministrativa e pertanto non sono stati oggetto di indicazione.
Una soluzione solo parziale
In attesa di un intervento normativo o interpretativo più compiuto, il quadro resta quindi parziale. Se da un lato è stato definito chi deve materialmente provvedere al pagamento, dall’altro rimane aperta la questione di chi sia il soggetto titolato a liquidare le spese in casi transnazionali.
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