Nessun obbligo, neppure sul piano deontologico, per l’avvocato di anticipare il Contributo Unificato al cliente. È quanto ha precisato il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 410 del 6 novembre 2024 (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), intervenendo su una questione che spesso genera dubbi tra i professionisti forensi.
Secondo il CNF, all’avvocato è sufficiente fornire al cliente un’adeguata informativa circa le conseguenze della mancata contribuzione. Non costituisce quindi illecito disciplinare l’iscrizione a ruolo di una o più cause in assenza del versamento del contributo unificato all’Erario, poiché nessuna norma impone al legale l’obbligo di anticipare di tasca propria tali somme. Nemmeno l’art. 13, comma 10 della legge professionale forense (L. 247/2012) prevede un dovere in tal senso, attribuendo invece al difensore solo il diritto al rimborso delle spese vive eventualmente anticipate.
Diverso, invece, il caso in cui, per il mancato pagamento del contributo unificato da parte del cliente, l’avvocato ometta di promuovere una causa o di procedere all’iscrizione a ruolo. In tale ipotesi, chiarisce il Consiglio, si configurerebbe una responsabilità disciplinare per violazione della funzione sociale dell’avvocatura, oltre che degli obblighi derivanti dal mandato professionale, come previsto dal Codice Deontologico Forense e dalle norme del Codice Civile.
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