10 Giugno 2025 - Processo penale

Alexa in tribunale: le registrazioni degli assistenti vocali possono diventare prove?

Dopo un caso in Florida, anche in Italia si discute se i dati raccolti dagli smart speaker possano essere utilizzati nei processi. Cosa dice la legge e quali sono i limiti alla tutela della privacy domestica.

Che le nuove tecnologie abbiano rivoluzionato le nostre vite è ormai un dato di fatto. Che possano anche trasformarsi in testimoni silenziosi, pronti a raccontare ciò che avviene tra le mura domestiche, è invece una prospettiva che ancora inquieta e divide. A riaccendere il dibattito è stato un recente caso avvenuto in Florida, dove per la prima volta Alexa, il celebre assistente vocale di Amazon, è stata chiamata a “testimoniare” in un processo per omicidio.

La polizia locale ha chiesto di acquisire le registrazioni di due dispositivi Amazon Echo presenti nell’abitazione in cui si è consumata una lite mortale tra due coniugi. Un episodio che apre interrogativi anche nel nostro Paese: le registrazioni di un assistente vocale possono essere usate come prove in un processo penale?

Nel sistema giuridico italiano non esiste ancora una normativa ad hoc per i dispositivi di intelligenza artificiale domestica, ma il tema viene inquadrato all’interno della disciplina più generale delle registrazioni ambientali e delle cosiddette prove atipiche. A fare chiarezza è il Codice di procedura penale, che all’articolo 234 consente l’utilizzo in giudizio di documenti e registrazioni, purché affidabili e capaci di riprodurre fedelmente i fatti.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che anche le riproduzioni fonografiche, come quelle registrate da uno smart speaker, possono avere valore probatorio, a condizione che se ne garantisca l’integrità e la tracciabilità tecnica dal momento della registrazione al trasferimento su un supporto utilizzabile in aula.

Non mancano però i limiti. La normativa italiana vieta espressamente l’uso di prove acquisite violando disposizioni di legge, come previsto dall’articolo 191 c.p.p. Registrare una conversazione altrui a loro insaputa può integrare un reato, salvo che il registratore partecipi attivamente alla conversazione. In tal caso, la legge consente di documentare il contenuto del dialogo anche senza avvisare gli altri presenti, soprattutto se ciò serve a tutelare un proprio diritto, come avviene, ad esempio, in caso di minacce o molestie.

Diverso è il discorso per chi registra conversazioni tra terzi senza prenderne parte. In quel caso si rischia di violare la privacy domestica, tutelata dall’articolo 615 bis del Codice penale, con pene che possono arrivare fino a quattro anni di carcere. Un principio che preserva il diritto alla riservatezza nei luoghi in cui le persone hanno la legittima aspettativa di non essere ascoltate o controllate.


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