Arriva dalle Sezioni Unite civili della Cassazione un importante chiarimento sull’applicazione delle nuove regole procedurali in tema di definizione accelerata dei ricorsi. Con la sentenza n. 14986 depositata il 4 giugno 2025, la Suprema Corte ha risolto una questione interpretativa riguardante l’obbligo di corredare l’istanza di decisione con una nuova procura speciale, alla luce delle modifiche introdotte dal cosiddetto “Correttivo Cartabia” (d.lgs. 164/2024).
Il nodo riguardava i giudizi pendenti avviati con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, per i quali non era ancora stata fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica. Prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo, infatti, in caso di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente era tenuto a depositare una nuova procura speciale assieme all’istanza di decisione. Un adempimento che, se omesso, conduceva all’estinzione del giudizio.
Il decreto legislativo 164/2024 ha però soppresso tale obbligo, sollevando dubbi sulla sorte dei procedimenti già in corso. La Corte di Cassazione ha ora stabilito che il nuovo regime si applica anche ai giudizi pendenti, purché la richiesta di decisione sia stata presentata dopo il 26 novembre 2024, data di entrata in vigore della riforma.
Secondo i giudici di legittimità, vale il principio “tempus regit actum”: la normativa applicabile è quella vigente al momento in cui si compie l’atto processuale. Nel caso di specie, l’atto in questione è l’istanza di decisione successiva alla proposta. Dunque, se tale istanza è stata depositata dopo il 26 novembre 2024, la mancata produzione della nuova procura non comporta più l’estinzione del giudizio e il ricorso può essere esaminato nel merito.
Diversamente, nei procedimenti in cui il termine per richiedere la decisione era già scaduto prima di tale data, resta applicabile la vecchia disciplina. In questi casi, l’assenza della nuova procura speciale comporta ancora l’estinzione del processo per difetto di una rituale istanza di decisione, indipendentemente dal contenuto della proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità o infondatezza.
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