Roma — È il valore effettivo della causa, e non le indicazioni amministrative contenute negli atti dei difensori, a stabilire l’importo delle spese di lite da liquidare. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, Terza sezione civile, con l’ordinanza n. 13145 depositata il 17 maggio 2025, che ha corretto la decisione di un giudice d’appello colpevole di aver calcolato le spese su una somma superiore a quella effettivamente in discussione.
Il caso è nato da un errore di parte ricorrente, che aveva indicato in appello un valore errato per la determinazione del contributo unificato, senza però che questo corrispondesse al valore effettivo della domanda giudiziale. Quando il giudice di secondo grado ha calcolato le spese sulla base di quella indicazione formale, la parte soccombente ha fatto ricorso in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, ricordando che — secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 — il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, va determinato in base alla somma attribuita dal giudice (il cosiddetto decisum), e non alle indicazioni amministrative relative al contributo unificato, rivolte alla cancelleria e prive di rilevanza ai fini del processo.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che la dichiarazione del difensore sull’importo del contributo non può incidere sul valore della domanda ai fini del processo, né essere considerata come parte della domanda stessa ai sensi dell’art. 10 c.p.c. Tuttavia, ha rilevato che un simile errore può essere fonte di fraintendimenti per il giudice e quindi, in via eccezionale, giustificare la compensazione delle spese processuali.
La Suprema Corte ha così cassato la sentenza d’appello nella parte relativa alla liquidazione delle spese, ordinando una rideterminazione conforme ai parametri minimi previsti per il reale valore della controversia, e compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità, considerando l’errore della parte come un motivo grave ed eccezionale.
Con questa decisione, la Cassazione ha fissato un principio di diritto destinato a fare chiarezza in tema di spese di lite: «La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell’impugnazione proposta dalla parte che voglia correggere l’errore in cui ha indotto il giudice».
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