Roma – Con l’ordinanza n. 11731 depositata il 5 maggio 2025, la Sezione V Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto costituzionale italiano: non spetta alle parti processuali il potere di sollevare direttamente questioni di legittimità costituzionale, né tale iniziativa può costituire motivo valido di ricorso per Cassazione.
La Corte ha chiarito che il potere di rimettere una questione alla Corte costituzionale spetta esclusivamente al giudice, che può decidere, nell’ambito della propria discrezionalità, se e quando sollevarla. Le parti, da parte loro, possono solo sollecitare il giudice a farlo, offrendo argomentazioni nel merito, ma non hanno alcun potere formale o autonomo d’iniziativa.
In altre parole, la via incidentale per sollevare una questione costituzionale non è nelle mani degli avvocati o delle parti in causa, bensì resta saldamente sotto il controllo del giudice del processo, quale soggetto terzo e imparziale.
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